Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti: prime indicazioni sui Piani di Emergenza

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Con Circolare n.2730 del 13 febbraio 2019 il Ministero dell’Ambiente fornisce alcune indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione dovranno fornire ai prefetti entro la data del 4 marzo 2019, ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis del convertito DL Sicurezza (DL n.113/2018), articolo inserito dalla legge di conversione ( L. 1° dicembre 2018, n. 132). Il tutto in attesa del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE (piani di emergenza esterni) e per la relativa informazione alle popolazioni.
Si risponde così anche ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore in merito alle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti (ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis) e sui contenuti minimi del PEI (piano di Emergenza interno).

Le indicazioni provvisorie della Circolare 2730/2019

Il Ministero nella Circolare 2730/2019 evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 26 non riguardano gli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015 (impianti RIR): sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti.
Laddove quegli impianti ricadano nell’ambito del D.Lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni di quel decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del D.Lgs. n.105), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE: secondo il Ministero non si deve dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis del DL Sicurezza, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.
La Circolare dettaglia le voci relative all’impianto (nominativo, descrizione attività, planimetria, assicurazioni, piante, descrizione degli impatti su salute e ambiente, misure di prevenzione) da comunicare ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4.
Si specifica poi che nella “relazione tecnica” sull’impianto vi siano specifici dati: la quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e l’indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita, oltre che la descrizione degli impianti tecnici e delle misure di sicurezza e protezione adottate: un elenco comunque non esaustivo visto che i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive ai fini della redazione del PEE. Peraltro, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, il prefetto può decidere di non predisporre affatto il PEE.

Le previsioni del DL Sicurezza in materia di Piani di Emergenza

Con la conversione in legge del DL Sicurezza (DL n.138/2018 – in GU n.281 del 3-12-2018 e vigente dal 3 dicembre 2018) si pone l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione di predisporre un piano di emergenza interna PEI (il comma 1 definisce le sue funzioni) per varie finalità: dal a circoscrizione degli incidenti, alla protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli incidenti rilevanti all’informazione ai lavoratori e alle autorità sui rischi, oltre che per avviare le pratiche di disinquinamento.
Tale Piano va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante (comma 2). Il Piano va predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Sicurezza (entro il 4 marzo 2019) secondo il comma 3 dell’art.26.
Fra gli obblighi del Gestore (comma 4), quello di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna PEE ( comma 5) di cui si definiscono le funzioni (comma 6), e da predisporre entro 12 mesi dal suo ricevimento (comma 7); un documento utile a limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti di cui il prefetto cura non solo la predisposizione ma anche l’attuazione. Il PEE va anch’esso riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni, in forza dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti (comma 8).

Riferimenti normativi:

Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

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Redazione InSic

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