Riduzione emissioni: proroga della commercializzazione della benzina E5

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Con decreto del Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2015) previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/ 2005 (decreto di Attuazione della direttiva 2003/17/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel) entro il quale le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione potranno assicurare la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% ed un tenore massimo di etanolo del 5% e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato I del D.Lgs. 66/2005.

Inoltre sempre entro il 31 dicembre 2020 potranno assicurare la commercializzazione di benzina, senza l’etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.

Origine del provvedimento
Nel Decreto 31 dicembre 2015 viene spiegato che già con nota del 20 marzo 2015 del Ministero dell’Ambiente si era considerata la stima effettuata dalle società di produzione di veicoli stradali, in particolare per il tramite delle associazioni di categoria ANFIA e UNRAE dalla quale risulta che le autovetture del parco circolante del 2014 costituenti la tipologia più numerosa dei veicoli circolanti, sono, per una percentuale prossima al 40%, incompatibili con la «benzina E10» e che circa 390.000 di tali veicoli incompatibili sono stati immatricolati dopo il 2000.
Considerato che tutti i veicoli del parco circolante sono compatibili con la tradizionale benzina «E5» si è ritenuto necessario prorogare il termine dell’obbligo di messa in commercio della tradizionale «benzina E5» con una durata coerente con l’importante presenza di veicoli incompatibili con la «benzina E10», anche alla luce del presumibile ciclo di vita residuo dei veicoli incompatibili immatricolati in epoca più recente.
La proroga si intende concessa per raggiungere l’obiettivo di riduzione, nel tempo, delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per autotrazione previsto all’art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005 (vedi articolo integrale in fondo).
Le specifiche tecniche della benzina sono previste dal D.Lgs. n. 66/2005 e corrispondono a quelle previste dalla la direttiva 98/70/CE e successive modifiche ed integrazioni; gli Stati possono però prorogare l’obbligo di messa in commercio della «benzina E5» (come espressamente ammesso dall’art. 3, comma 3, di tale direttiva) come avvenuto con il Decreto interministeriale del 31 dicembre 2015.

Riferimenti normativi:
DECRETO 31 dicembre 2015 del MINISTERO DELL’AMBIENTE
Proroga del termine previsto dall’articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.».
Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2016
(GU Serie Generale n.26 del 2-2-2016)

Di seguito il testo completo dell’art. 7 bis del D.Lgs. 66/2005, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 31/03/2011 n. 55.
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Art. 7-bis (*)del D.Lgs. 66/2005,
Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno 2020 e, nel caso di cui al comma 9, dell’energia fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l’indicazione , ove appropriato, del luogo di acquisto e dell’origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 è accompagnata dai documenti comprovanti l’avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione di cui all’articolo 7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.
4. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l’accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell’articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all’articolo 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui all’articolo 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all’origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all’articolo 7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell’energia sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo1 della direttiva 2009/30/CE.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell’autorità preposta agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento dell’accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.
8. L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorità preposta agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis , per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l’autocertificazione di cui al comma 5.
9. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente la elettricità fornita per essere utilizzata nei veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;
b) l’uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
12. L’ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonché sull’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8.

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Redazione InSic

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