Nel caso di specie, terzi estranei al proprietario si erano introdotti nel suo fondo per sversare rifiuti in un torrente vicino.
Durante i gradi di giudizio si era argomentato che il proprietario avrebbe dovuto realizzare una recinzione, idonea ad impedire il transito di terze persone, e che, non avendolo fatto, aveva contribuito alla commissione del reato di abbandono di rifiuti (ex art. 40 cp) sulla base del principio che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Secondo la Cassazione tale argomentazione va respinta, in quanto nella fattispecie penale non si parla di un generico dovere di intervento per scongiurare la commissione di reati da parte di terzi, ma in uno specifico obbligo di intervento dettato da disposizioni specifiche con riferimento proprio alla condotta idonea ad impedire una concreta fattispecie di reato.
Non può quindi affermarsi che il responsabile del terreno assuma una posizione di garanzia per il solo fatto di essere proprietari di un terreno: discorso diverso nel caso in cui uno specifico provvedimento dell’autorità amministrativa avesse obbligato il proprietario di un terreno a recintarlo.
In allegato la sentenza, pubblicata sulla nostra Banca dati Sicuromnia, aggiornata con le sentenze più significative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale
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