Trasporto rifiuti speciali ed iscrizione all’Albo Gestori ambientali

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Il Comitato Nazionale Gestori con circolare n.437 del 29 maggio 2015 risponde ad un quesito in merito all’iscrizione all’Albo Nazionale per chi trasporta rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sebbene siano stati assimilati ai rifiuti urbani.

Il Quesito

Si chiede al Comitato se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, sia sottoposta o meno all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.

Secondo il Comitato Gestori

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, l’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.

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Redazione InSic

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