La Delibera nasce dalla necessità di garantire la tracciabilità dei veicoli, con l’immediata identificazione dell’impresa che temporaneamente li utilizza e stabilisce le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli così da conciliare le necessità operative delle imprese con l’esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’impresa utilizzatrice.
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Le condizioni per l’utilizzo temporaneo dei veicoli
L’articolo 1 detta le condizioni da seguire per l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; occorre che:
a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, siano iscritte all’Albo nella categoria 6 o abbiano richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ero siano iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale dì merci
b) il veicolo temporaneamente ceduto non sia oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
c) l’impresa cedente non sia sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
Procedura di variazioni nell’uso dei veicoli
L’articolo 2 della Deliberazione n.9/2017 dovrà richiedere alla impresa utilizzatrice, di presentare per via telematica alla Sezione regionale o provinciale competente, domanda di variazione dell’iscrizione per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni sopra indicate, con specifico atto di notorietà: si veda l’allegato A alla Deliberazione n.9/2017, che riporta per l’appunto il Modulo per la Domanda di variazione. La Sezione rilascia ricevuta di accettazione utilizzando il modello di cui all’Allegato B.
All’Allegato C si riporta, infine, il Modello di contratto per la cessione temporanea dei veicoli tra imprese comunitarie iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; alla scadenza del Contratto veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.
Riferimenti normativi:
Delibera n. 9 del 9 ottobre 2017
Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.
(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
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