Ci si adegua al parere espresso dall’ECHA secondo cui l’uso del fattore M è “obligatory”, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele”.
La normativa in materia di classificazione dei rifiuti si và da tempo sempre più allineando con la norma comunitaria in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose (Reg. 1272/2008 e s.m.i. noto anche come CLP), norma in continua evoluzione e costantemente seguita da questa rivista.
Particolare attenzione negli ultimi tempi è stata rivolta dall’UE alla classificazione delle sostanze e delle miscele, e quindi di conseguenza anche dei rifiuti, cosiddetti “eco tossici” ai quali la norma di settore sulla gestione dei rifiuti assegna la caratteristica di pericolo HP14 seguendo, anche in questo caso, i criteri UE del citato Regolamento CLP per le materie Pericolose Per l’Ambiente (PPA).
In un tale scenario la norma classificatoria si è di recente aggiornata con, tra quelli in vigore, il Regolamento (UE) n.1179/2016 del 19 Luglio 2016, recante il IX adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Regolamento (CLP) applicabile obbligatoriamente dal 1 marzo 2018 e che ha provveduto a modificare, alla luce del progresso tecnico e scientifico, alcune classificazioni tra cui, in merito alla sostanze ecotossiche, in particolare quelle relative ai composti del rame quali l’ossido e l’idrossido di rame, chemicals questi , come noto, ad elevato impatto ambientale e spesso presenti all’interno di molte tipologie di rifiuti e pertanto ricadenti nella categoria di pericolo HP14. Ciò imporrà peraltro e giocoforza ai produttori di rifiuti, una rivalutazione delle relative classifiche.
E questo in particolare perché è anche ben noto come la norma classificatoria abbia da tempo introdotto, per le sostanze più inquinanti, il cosiddetto fattore M (fattore moltiplicatore). Detto fattore si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, e con tossicità acuta di categoria 1 o tossicità cronica di categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente; in sostanza deve essere applicato a sostanze ad elevato impatto sull’ambiente acquatico (es. biocidi, insetticidi, metalli pesanti e loro composti) che in genere presentano valori di tossicità acuta o cronica molto “significativi” (1 mg/l per tossicità acuta, 0,1 mg/l o 0,01 per tossicità cronica). Per i succitati composti del Rame il Regolamento in parola ha previsto un fattore moltiplicatore M pari a 100.
Pur tuttavia è venuto alla luce di recente un problema di applicazione in quanto, mentre nel testo italiano del Regolamento 1179/2016 è possibile leggere, al quinto considerando:
“Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori- M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC (Comitato per la valutazione dei rischi)(*) , alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione”.
Mentre la versione originale in inglese che è quella che, in caso di controversia fa testo, cita espressamente:
“With regard to the copper substances, the environmental classification recommended in the RAC opinions of 4 December 2014 should be included in Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 since sufficient scientific evidence is available justifying this new classification. However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC (Risk Assessment Committee) in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission”.
E cioè afferma che detto fattore M va obbligatoriamente applicato, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.
Alla luce di quanto precisato dalla Commissione si è espresso il Ministero ambiente, poco prima dell’entrata in vigore del Regolamento 1179/2016, con una nota ministeriale del 28.02.2018 in cui in sintesi si dichiara di condividere quanto pronunciato dal testo inglese del Regolamento in parola.
……..Omissis……….”Alla luce delle predette considerazioni e con riferimento al testo inglese del quinto considerando del Regolamento UE 2016/1179, questa Direzione ritiene di poter aderire al parere espresso dall’ECHA secondo cui l’uso del fattore M è “obligatory”, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele”.
Il testo completo della nota è riportato per comodità di consultazione, in allegato.
Per saperne di più
Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC)
Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle seguenti … procedure REACH e CLP. Le decisioni definitive sono prese dalla Commissione europea. Classificazione ed etichettatura armonizzate Il RAC esamina le proposte per la classificazione … da terzi. Autorizzazione Quando viene presentata una domanda di autorizzazione, il RAC valuta il rischio di una sostanza derivante dagli usi della stessa. Ciò comprende una valutazione.
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