COVID19: ulteriori restrizioni dal Governo: il DPCM dell’11 marzo 2020

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Con un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 il Governo aggiunge ulteriori misure restrittive a quelle varate con il DPCM dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020. Il DPCM dell’11 marzo 2020 produce effetti a partire dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.
Il nuovo Decreto contiene sospensioni per le attività commerciali specifiche (art. 1 comma 1-3) che non erano state inizialmente coinvolte nelle misure restrittive dei due precedenti decreti, su tutto il territorio nazionale ed i servizi garantiti (art. 1 comma 4-5)
Dispone anche indicazioni per PA e Imprese con l’estensione della modalità del lavoro agile per PA (art. 1 comma 6) e imprese (art. 1 comma 7), l’incentivo di ferie e permessi e congedi, sospensioni di attività non indispensabili e adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e dispositivi di protezione individuale.

Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile un’ampia pagina informativa su tutti i provvedimenti presi dal Governo a contrasto dell’emergenza CORONAVIRUS definita, ormai una Pandemia dall’Organizzazione mondiale della Salute: info internazionali disponibili alla seguente pagina del WHO.

Sospensioni e servizi garantiti

In particolare, sono sospese:
• le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ allegato 1 sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
• le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

Invece sono garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
• i servizi bancari, finanziari, assicurativi
• l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le indicazioni per PA e Imprese

Particolarmente importanti le indicazioni relative alla vita di Pubblica amministrazione e impresa:
All’art. 1 comma 6 si chiede alle pubbliche amministrazioni di assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (fermo restando quanto disposto con DPCM 8/3/2020.

Per le imprese, il comma 7 dell’art. 1 raccomanda alle attività produttive e alle attività professionali che
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per venire incontro alle esigenze delle imprese colpite dalle misure restrittive, il Ministro del Lavoro Catalfo ha annunciato nel corso della Conferenza Stampa di ieri 11 marzo a Palazzo Chigi misure specifiche a tutela di lavoratori, aziende e famiglie : “Stiamo preparando ed elaborando delle norme a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane. Dall’allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del Fondo di integrazione salariale per le aziende che hanno da 5 a 15 dipendenti, a una cassa in deroga speciale che tuteli tutti i lavoratori su tutto il territorio nazionale”.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
(GU n.64 del 11-3-2020)

Le attività soggette e non soggette a restrizioni

Riportiamo le attività commerciali escluse dalle restrizioni ai sensi dell’allegato 1:

• Ipermercati
• Supermercati
• Discount di alimentari
• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Farmacie
• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Dall’allegato 2 i servizi alla persona oggetto di sospensione:
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse


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Redazione InSic

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