Decreto del Fare: ecco le semplificazioni al Testo unico per la sicurezza sul lavoro

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Sul Suppl. Ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n.144 del 21-6-2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, noto come Decreto del Fare, che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Il decreto legge contiene semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche in materia antincendio, di tutela ambientale, e per l’edilizia.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro le modifiche sono contenute nei seguenti articoli:
Art. 32: (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
Art. 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)
Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)
Art. 45 (Omologazioni delle macchine agricole)

DUVRI
L’articolo 32 del DL 69/2013, modifica l’articolo 26 del Testo Unico di Sicurezza, in materia di DUVRI e prevede la riscrittura dei commi 3 e 3 bis, stabilendo che per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze il datore di lavoro committente può elaborare il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) oppure può individuare “limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
Per individuare le attività a basso rischio infortunistico è stato aggiunto il comma 6-ter all’articolo 29, prevedendo che: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.”
Tale decreto dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DL 69/2013.
E con il nuovo comma 6 quater, fino alla data di entrata in vigore di questo decreto “trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”

Percorsi formativi e sovrapposizioni
Le modifiche dell’articolo 32 del Dl del Fare riguardano anche il comma 5 dell’articolo 32 del TUS, cui è aggiunto il comma 5 bis, in base al quale se i percorsi formativi previsti nel Testo Unico presentano “contenuti che si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.
Tale credito viene riconosciuto, ai sensi del nuov comma 14 bis, aggiunto all’articolo 37, anche in caso di sovrapposizione dei contenuti dei percorsi formativi previsti nel TUS con quelli dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comunicazioni al SUAPP
Il decreto legge 69/2013, sempre all’articolo 32 sostituisce l’articolo 67 del TUS (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio): richiede che la comunicazione delle informazioni relative al rispetto della normativa di sicurezza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,o di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti venga fatta allo Sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento del DPR 7 settembre 2010, n. 160. Prevista entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto che indicherà secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni, dovranno trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute.

Verifiche su Attrezzature
L’articolo 32 del DL 69/2013 sostituisce i commi 11 e 12 dell’articolo 71 e riguarda lo svolgimento dell’attività di verifica sulle attrezzature: in base al nuovo articolo: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.”

Impianti di condizionamento e riscaldamento
Il decreto legge 69/2013 esclude dall’applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), i lavori relativi a impianti elettrici, rete informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento “nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”

Documenti di cantiere semplificati
Inoltre, viene introdotta una nuova previsione relativa ai documenti di cantiere, per i quali il nuovo articolo 104 bis del TUS (introdotto dal DL 69/2013) prevede la pubblicazione di un apposito decreto (da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 69/2013) che individui “i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

Presentazione telematica
Il decreto legge 69/2013 prevede anche la trasmissione telematica anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di diverse comunicazioni del datore di lavoro: in particolare, la comunicazione del superamento dei valori limite d’esposizione (art. 225 TUS) la comunicazione sul verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 240) ,notifica inizio lavori (Art. 250), e notifiche per infortunio legato a uso di agenti biologici (art. 277)
Inoltre, il DL 69/2013 all’articolo 34 prevede che dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.

Prestazioni lavorative di breve durata
L’articolo 35 del DL 69/2013 aggiunge il nuovo comma 13 bis all’articolo 3 del TUS: il decreto legge prevede la adozione di un decreto che definisca le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso

Certificazioni sanitarie
Con l’articolo 42 del DL 69/2013 si abrogano alcuni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, ovvero i certificato di sana e robusta costituzione, certificato di idoneità per l’assunzione limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore farmaceutico, per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo della seguente certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Omologazione macchine agricole
In base all’articolo 45 del DL 69/2013 l’Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole previsto nell’articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 possono essere svolte anche “da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”.


Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, e quindi il 22 giugno, ma potrà essere oggetto di modifica durante il percorso di conversione in legge da parte delle Camere.

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Redazione InSic

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