Cos’è il SINP e come funziona il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione?

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Con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 è stato istituito il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.

A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

In questa pagina vediamo in cosa consiste il SINP, i suoi obiettivi, come avviene il trattamento dei dati ed il ruolo di INAIL, e infine, le ultime news e normative che lo hanno riguardato, dal Testo unico di Sicurezza al recente Decreto Fiscale.

SINP: ultime notizie

In questa pagina riportiamo le ultime news normative circa la regolamentazione del SINP in ordine cronologico (dalla più recente alla più risalente).

SINP: le modifiche del Decreto FISCALE (DL n.146/21)

Con il recente DECRETO FISCALE (2021) il ruolo del SINP è stato ulteriormente rivisto in un’ottica di maggiore partecipazione all’attività di vigilanza e con una condivisione ulteriore delle sanzioni comminate alle aziende non in regola.

Il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021) in vigore dal 22 ottobre 2021 modifica il testo dell’art. 8 del Testo unico di Sicurezza che regolamenta il SINP.

Al comma 1 dell’art.8 del TUS

  • si aggiunge il riferimento ad un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.
  • Si aggiunge in un nuovo paragrafo, il richiamo alla alimentazione del SINP con i dati sulle sanzioni irrogate durante l’attività di vigilanza.

Al comma 2 Al comma 1 dell’art.8 del TUS

  • Si inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP
  • Un  Nuovo periodo apre alla possibilità di farvi accedere ulteriori amministrazioni

Il comma 3 dell’art.8 del TUS viene completamente riscritto

  • confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP
  • aggiunto un richiamo al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati
  • obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 4 riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento

  • Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

Il Comma 5 richiede la partecipazione delle Parti sociali al Sistema attraverso una consultazione periodica sui flussi dei dati.

Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (con modifiche del Codice Fiscale)

“È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili  per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale le attività  di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESLdall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4

3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) .

«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(N) , così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159(N) , e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.16

«4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;

«5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

Rapporto INAIL 2021: il rilancio del SINP

Durante la pandemia da COVID-19 i dati aggiornati, chiaramente condizionati dalla diffusione del virus, hanno evidenziato un sensibile aumento delle morti sul lavoro.
Il Presidente dell’Inail nel Rapporto INAIL 2021 ha quindi esortato tutti gli attori del Sistema nazionale di Prevenzione ad impegnarsi in un vero e proprio “patto per la sicurezza”, che preveda maggiori controlli, formazione, informazione, sensibilizzazione e sostegno economico alle aziende.

DM 14/2018: costituito il Tavolo Tecnico SINP

Con Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 il Ministero del Lavoro ha annunciato la costituzione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), previsto ai sensi del Decreto 25 maggio 2016 n. 183.

Cos’è il SINP?

Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) è una banca dati a disposizione delle amministrazioni coinvolte, per la condivisione dei dati su infortuni, malattie professionali e ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia.

Qual è l’obiettivo del SINP?

L’obiettivo del SINP in attuazione del Testo Unico di Sicurezza, (‘art. 8 comma 4) è fornire dati utili, orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.

SINP: cosa analizza?

Il SINP mira conoscenza del
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato;
b) quadro dei rischi, anche in un’ottica di genere,
c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro, derivanti anche  

  • dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno (di cui all’art. 18 del TUS -ex registri infortuni),
  • dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza,
  • dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all’allegato A)

d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione

e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;

f) quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.

Quali dati sono contenuti nel SINP?

I dati contenuti nel SINP sono definiti nell’Allegato A al decreto: l’Art. 3 al comma 2 ricorda che le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici, comunicandolo al SINP per il tramite dell’INAIL con cadenza annuale, per fini statistici.

Come comunicare i dati al SINP?

In base all’art.4 del DIM n.183/2016, i dati SINP devono essere trasmessi telematicamente esclusivamente attraverso i servizi informatici resi disponibili dagli enti, mediante servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del SPC (sistema pubblico di connettività).

Come si accede al SINP?

L’accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete infranet sia per l’accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione (art. 4 co.3: per i dettagli vedi art.4).

Cos’è il Tavolo tecnico SINP

Il DIM n.183/2016 definisce poi all’art. 5 la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP (ne fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero per la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero dell’economia, due rappresentanti dell’INAIL e sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
Il tavolo tecnico che ha sede operativa presso l’INAIL, verifica l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto 81/08, formulerà proposte in relazione all’incremento quantitativo/qualitativo del SINP, definendo modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che ne concorrono (vedi art.5).

Qual è il ruolo dell’Inail come organo di vigilanza?

È l’INAIL l’ente garante per la gestione tecnica ed informatica del SINP ed il titolare del trattamento dei dati in base alle procedure (definite con D.Lgs. n.193/2016). Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per le finalità indicate dall’art. 8 comma 1 del Testo unico di Sicurezza (sopra richiamate).

Per ulteriori informazioni sul SINP e sul ruolo dell’INAIL, consultare la pagina dedicata.

Il trattamento dati di INAIL

All’art. 6 comma 4 del Decreto si indica che sono oggetto di comunicazione SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle sopradette finalità.

I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono individuati dall’allegato F) secondo le specificazioni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell’allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati sensibili e giudiziari.

I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.

Protezione dei dati

La riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati nell’ambito del SINP vengono garantite da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell’ambito del SPC (si veda l’art. 7 per l’indicazione specifica delle misure di sicurezza relative ai dati SINP).

Parti sociali e coinvolgimento

Un articolo specifico, l’art.8 del D.Lgs. n.183/2016 richiama la partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Testo Unico attraverso la consultazione, almeno una volta all’anno, da parte del Comitato delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tale partecipazione si esplica attraverso la periodica consultazione dei dati nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionale.

SINP e normativa di riferimento

Il DIM n.183/2016

Il Decreto definisce
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità.

Gli allegati al DIM n.183/2016 riguardano:
allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati
allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell’allegato A);
allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
allegato E) «Enti fruitori», contenente l’indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all’allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le fonti normative, le rilevanti finalità di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;
f) allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le categorie dei dati di cui all’allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.

Per approfondire sul SINP

Sono tanti gli articoli della rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro sul SINP e sul suo funzionamento. Sono tutti reperibili online dagli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!

Rivista Ambiente e Sicurezza sul LavoroSettembre2021Il Sistema di Prevenzione ha bisogno di un upgrade? Dai dati Inail un nuovo richiamoFrancesca Mariani
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Settembre2021Infortuni sul lavoro: tema di attenzione prioritaria dopo il Covid-19Cinzia Frascheri
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Aprile2021Infortunio sul lavoro: una guida pratica all’indennizzoLucio Paparella
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Aprile2016Registro degli infortuni, uno strumento fondamentale fino a quando in vigoreCinzia Frascheri
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Ottobre2016I lavori del Safety Expo 2016: La Sicurezza sul Lavoro dopo il Jobs Act, confronto a più vociFrancesca Mariani
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Ottobre2007Il Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoroGabriella Galli

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