RSPP interno o esterno: nuovo interpello al Ministero del Lavoro

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Il Ministero del Lavoro ha reso nota la pubblicazione di due nuovi interpelli, entrambi con data 4 novembre 2014, in materia di sicurezza sul lavoro.
L’interpello n.24/2014 (che troverete in allegato)ha per destinatario la Confcommercio e riguarda la “Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008”. Invece, l’interpello n. 25/2014 ha come destinatario l’ANCE e riguarda i “Costi di manutenzione degli apprestamenti”.


Il quesito
Con l’Interpello n. 24, la Confcommercio ha chiesto se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 – il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o se possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.

Secondo il Ministero
La Commissione Interpelli riporta la recente modifica operata dal DL del Fare (Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013) che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno.
Si è voluto così sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni, favorendo la scelta di questi ultimi. A norma poi del comma 4 dell’articolo 31 del T.U.S. il “ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32”.
Si intende in tal modo assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda.

Secondo la Commissione, quindi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze del RSPP, funzionali a portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. Il RSPP deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.

La Commissione Interpelli infine, chiarisce che la qualifica di “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.


Riferimenti normativi:
Interpello n. 24/2014
destinatario: Confcommercio
istanza: Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008

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Redazione InSic

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