Il Ministero del Lavoro infatti con l’adozione della Circolare n.6 del 4/3/2014 (disponibile in allegato) torna a parlare del “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, approvato con DM 15 gennaio 2014.
Il Codice, spiega il Ministero, costituisce non soltanto un indirizzo deontologico per il personale ispettivo ma un vero e proprio vademecum, un punto di riferimento per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, che tiene conto delle novità legislative introdotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare di quelle introdotte dalla L. n. 183/2010.
I chiarimenti riguardano aspetti operativi di alcuni Capi del Codice, fra i quali si ricorda quelli più strettamente legati ai profili tecnici dell’attività di vigilanza: Definizioni e finalità (Capo I), Attività propedeutica agli accertamenti (Capo II), Accesso ispettivo e modulistica di accertamento (Capo III), le fasi di verbalizzazione e rapporto. (Capo IV).
Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, val la pena sottolineare che il Ministero del Lavoro, nell’ambito dell’attività di vigilanza ritiene che l’obbligo di consegna del verbale di primo accesso può ritenersi validamente assolto qualora i suoi contenuti, già indicati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 siano riportati in una prescrizione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 19 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 e 15 D.Lgs. n. 124/2004, così come di prassi del resto già avviene. In assenza di prescrizione obbligatoria e qualora non si proceda con richieste documentali, il verbale potrà pertanto limitarsi a contenere l’indicazione dell’attività svolta e delle eventuali dichiarazioni rilasciale dai datore di lavoro (art. 13, comma 1 lett. b e c, D.Lgs n 124/2004).
In un altro passaggio della circolare n.6/2014, il Ministero, con riferimento all’art. 15 del Codice, relativo al rispetto dei requisiti formali del verbale (per garantire una corretta comprensione dell’atto da parte del destinatario) sottolinea il richiamo all’articolo 301bis del D.Lgs. n. 81/2008 che riguarda la estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.
In base all’articolo, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso. Il Ministero del lavoro osserva che rispetto alla analoga procedura di diffida disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 quella di cui all’art. 301bis contiene minori “rigidità”, ad esempio in relazione alle tempistiche di regolarizzazione o di pagamento della sanzione, sebbene al termine della stessa trovino applicazione le disposizioni di cui alla L n. 689/1981, trattandosi di sanzioni amministrative.
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