In base all’art. 1 comma 153 della Stabilità 2018 si richiedeva (entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge) di meglio specificare quelle previsioni per i cui iscritti (ai sensi del comma 147 dell’art. 1) all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, non trova applicazione– ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata- l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019 (ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Si tratta, specifica ulteriormente il comma 148 della Stabilità, di un elenco di lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B (della Stabilità 2018) e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Inoltre, la previsione del comma 147 si applica anche ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, (ex art 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Le categorie interessate
Le categorie di cui meglio si specifica, in DM 5/2/2018 le caratteristiche dell’attività lavorativa sono:
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Classificazioni Istat 6.1 – 8.4.1 – 8.4.2
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Classificazioni Istat 7.4.4.2 – 7.4.4.3 – 7.4.4.4
c) Conciatori di pelli e di pellicce
Classificazioni Istat 6.5.4.1
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Classificazioni Istat 7.4.2.3
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Classificazioni Istat 5.4.4.3
h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
Classificazioni Istat 2.6.4.2
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Classificazioni Istat 8.1.3.1
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Classificazioni Istat 8.1.4.1 – 8.1.4.3
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Classificazioni Istat 8.1.4.5
n) Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca
Classificazioni ISTAT 6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 – 8.3.2
o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
Classificazioni Istat 6.4.5.2 – 6.4.5.3
p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
Classificazioni Istat 7.1.2.1 – 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3
q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
Riferimenti normativi:
SOCIALI DECRETO 5 febbraio 2018 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE Specificazione delle professioni di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(GU n.47 del 26-2-2018)
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