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Incidente mortale di un dipendente in appalto: la responsabilità dei dirigenti

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La Cassazione, nella sentenza n. 4534, del 29 gennaio 2013, afferma la responsabilità dei dirigenti di una società appaltante il servizio di pulizia per l’incidente mortale di un dipendente della società appaltatrice.

L’incidente del lavoratore in appalto

Il responsabile per la manutenzione meccanica di una centrale elettrica ed il referente per le ditte esterne che a vario titolo lavoravano nell’area meccanica di una centrale, erano stati ritenuti responsabili dell’incidente mortale di un dipendente di una ditta alla quale erano stati dati in appaltato i lavori di pulizia industriale dello stabile.
L’incidente si era verificato mentre si stava svolgendo un intervento di pulizia idrodinamica di una vasca sita nella zona prospiciente il canale all’interno della centrale: un lavoratore postosi alla manovra di un’autogrù, aveva dato inizio all’operazione di sollevamento di una paratia composta da un elemento di ferro e da quattro panconi o pannelli del peso di 210 kg. ciascuno, sovrapposti e vincolati ad un’asta di sostegno mediante piastrine metalliche (c.d. “orecchiette”); sollevata la paratia dal terreno per circa l’80% della lunghezza, la stessa era stata bloccata per essere ispezionata; improvvisamente, a causa del distacco di una delle “orecchiette” metalliche, il pancone posto più in alto era caduto era caduto travolgendo il lavoratore , che si trovava nella zona sottostante la paratia.

La Cassazione: responsabili i dirigenti della società appaltante

In merito alla vicenda, la Cassazione ha confermato la responsabilità dei due dirigenti della società appaltante, ovvero il referente per le ditte esterne ed il coordinatore dell’Area Meccanica nella Sezione Manutenzione, da considerarsi “gestore del contratto”, indipendentemente dall’avvenuta o meno acquisizione della prescrizione ASL relativa alla procedura alla quale sarebbe stata conforme la prassi di lavoro seguita. Dalle dichiarazione del referente per le ditte esterne era emerso che non vi era alcuna procedura sui lavori in questione. Se ne deduceva che ai lavoratori veniva lasciata piena discrezionalità nell’esecuzione delle manovre e nella scelta dell’applicazione dei dispositivi di fissaggio, che nel caso di specie erano inadeguati (sia per la forma che per la dimensione della piastrina di fissaggio, c.d. “orecchiette”).
Bisogna infatti ricordare che, secondo l’attuale giurisprudenza, a seguito dell’introduzione nel D.Lgs. n. 626/1994, art. 1, del comma 4 bis, ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari “iure proprio” dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.
Peraltro, secondo la Corte, i due soggetti concorrono in un’unitaria posizione di garanzia: del resto, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge; inoltre, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 1.

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Redazione InSic

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