Infortunati e tecnopatici: indicazioni INAIL sui rimborsi dei farmaci

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INAIL rende nota la pubblicazione della Circolare n. 56 del 19 novembre 2013, in materia di Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici.

La Circolare ricorda che la Direzione centrale prestazioni, con nota del 5 dicembre 2012, ha impartito istruzioni disponendo che le richieste di rimborso dei farmaci fossero prese in considerazione con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 13 novembre 2012.

Infatti, l’art.11, comma 5 bis, d.lgs. 81/2008, introdotto dal decreto correttivo 106/2009, nel confermare il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie ai sensi del d.p.r. 1124/1965, fa espresso richiamo alla necessità di evitare “oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Da ciò, spiega l’INAIL, consegue che il diritto al rimborso dei farmaci trova un limite nella sostenibilità finanziaria che impone, pertanto, l’individuazione di una scala di priorità da definire sperimentalmente sulla base dell’andamento della relativa spesa.

Il primo stanziamento di bilancio per la copertura degli oneri connessi al predetto rimborso è stato previsto nell’anno 2012. Pertanto, possono essere accolte soltanto le richieste di rimborso relative al suddetto anno.

La data di decorrenza del diritto in questione è il 13 novembre 2012.

Per evitare disparità di trattamento tra assicurati per i quali l’evento lesivo si sia verificato successivamente alla suddetta data e assicurati per i quali l’evento, eventualmente anche molto grave e, dunque, maggiormente meritevole di tutela, sia occorso precedentemente alla data medesima, INAIL dispone che, ferma restando la data di decorrenza nei termini su precisati, le richieste di rimborso dei farmaci vengano prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi dell’evento, a condizione che gli assicurati richiedenti si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012 e che le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, comprovante l’acquisto del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento indennizzato. Gli infortuni e le malattie professionali devono essere riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.

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Redazione InSic

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