In base alle conclusioni della circolare, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
L’istituto ricorda che in base all’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 è esclusa la tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono “necessitate” quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
Il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali”, afferma l’INAIL continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. In particolare, sono stati posti numerosi quesiti in merito al riconoscimento della natura “necessitata” della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente “tutelabilità” degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.
In base ad una analisi comparata rispetto alle previsioni di altri paesi europei, INAIL esclude che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa. Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, “la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che – a causa della loro varietà e molteplicità – la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione.” “Tali insegnamenti sono stati riassunti ed illustrati nelle lettere del 4 maggio 1998 e dell’8 luglio 1999, ai cui contenuti, perciò, si fa pieno rinvio, con riserva di emanare specifiche direttive su particolari aspetti che, sulla base della concreta esperienza applicativa, dovessero rilevarsi ancora controversi”.
Successivamente all’emanazione delle citate “Linee guida”, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli “standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare”.
E, in tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “[…] non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità – perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività”. La stessa giurisprudenza ha poi precisato che “[…] l’infortunio intanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità […], necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto”.
L’INAIL ricorda comunque che la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.
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