Servizio Prevenzione e Protezione in sedi produttive diverse

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Nuovo quesito per la rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro!
Per una medesima Società i cui dipendenti sono però dislocati in due o più sedi produttive diverse e distanti fra loro occorre la nomina di un unico RSPP?
Risponde l’Avv. Maurizio Prosseda, Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione

Il Quesito pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro

Da un punto di vista formale e organizzativo, come prevede la legge vengano gestite le nomine del Servizio Prevenzione e Protezione per una medesima Società i cui dipendenti sono però dislocati in due o più sedi produttive diverse e distanti fra loro, in territorio italiano?
Un unico RSPP per entrambe le sedi obbligatoriamente, oppure un RSPP unico in una sede e un ASPP presso l’altra sede, che a lui riporta.
• Possono esserci due RSPP separati, uno per sede, che agiscono indipendentemente l’uno dall’altro.

Secondo L’Esperto

In merito al quesito posto dall’abbonato, bisogna innanzitutto chiarire cosa si intenda per “sedi produttive”, al fine di individuare la possibile presenza di un datore di lavoro presso le stesse.
L’art. 2 del d.lgs. 81/08 individua nel datore di lavoro privato “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” e considera unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Potrebbe quindi essere astrattamente ipotizzabile che le sedi produttive cui faccia riferimento l’abbonato abbiano le caratteristiche sopra riportate e quindi possano avere un proprio datore di lavoro, con la conseguenza che, attraverso il combinato disposto degli artt. 17 e 18 del TUS, l’eventuale datore di lavoro che rientri in questa ipotesi possa nominare il suo RSPP ovvero utilizzare il SPP già presente, così come gli consente la norma.
Difatti, ai sensi dell’art. 32 “…Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. (Si noti come il legislatore parla del RSPP al singolare mentre per gli ASPP usa il plurale: qualcosa vorrà pur dire!!)
Nella diversa ipotesi in cui non si rientri nella casistica sopra indicata, bisogna rilevare come ci sia discordia sul fatto che il datore di lavoro possa nominare o meno più RSPP.
L’orientamento più restrittivo (un solo RSPP per tutti) è, ad avviso di chi scrive, più aderente al testo normativo: basti vedere l’art. 17 in cui la norma prevede che il datore di lavoro non può delegare ad altri la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, mentre invece l’art. 39, con riferimento alla figura del medico competente, prevede espressamente che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento (cosa non espressamente prevista per il RSPP).
Per dovere di completezza v’è da dire che non mancano le opinioni contrarie, che fanno tra l’altro presa sul concetto della mancata espressa previsione del fatto che il RSPP debba essere sempre e comunque uno solo, nonché sulla circostanza per la quale sia sanzionata la sola mancata nomina del RSPP e non la nomina di più responsabili.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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