La Cassazione con sentenza n. 4958, del 31 gennaio 2013 riconosce la responsabilità per infortuni sul lavoro al soggetto che, in azienda riveste una posizione di preminenza ha l’obbligo di attuare e far rispettare tutte le misure di sicurezza
L’infortunio
Un gruista mentre stava eseguendo l’ordine del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda, di effettuare la movimentazione di una pala caricatrice del peso complessivo di 120-130 quintali, a causa del carico eccessivo, si era ribaltato con la gru contro un muro riportando delle lesioni.Dell’infortunio erano stati ritenuti responsabili per colpa consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche, il legale rappresentante e l’amministratore di fatto della società (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda). Quest’ultimo ricorreva in Cassazione lamentando di non essere lui a gestire l’attività lavorativa; ma il dirigente del Consorzio di Bonifica e suo superiore gerarchico.
Infatti, il ricorrente sosteneva di essere un semplice dipendente del Consorzio stesso con la qualifica di “impiegato d’ordine” , e che l’incidente sarebbe avvenuto per una manovra errata dello stesso lavoratore, tenuto a conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e di carico del macchinario.
Il giudizio della Cassazione
Secondo la Cassazione, il giudizio sull’opportunità del gruista di effettuare la manovra è del tutto autonomo ed indipendente inoltre, se fosse risultata la riconducibilità dell’infortunio ad un suo errore, sarebbe stata posta in dubbio la sua capacità a manovrare autogrù ipotesi non in linea con la sua qualifica di gruista provetto che comportava anche una retribuzione superiore più del doppio rispetto a quella di un operaio semplice.Per quel che riguarda la posizione di garanzia del ricorrente, non possono esservi dubbi che fu proprio lui a dare le disposizioni al gruista, in relazione all’attività lavorativa nel corso della quale avvenne l’infortunio, così assumendo anche in concreto una posizione di garanzia.
Infatti, secondo l’attuale giurisprudenza, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, che in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. n. 547/1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo
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