Documentazione

Procedimenti antincendio, un decreto sui termini temporali

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L’11 giugno 2013 è entrata in vigore la disciplina del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58, che riguarda i nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno.

La durata massima dei procedimenti

Il provvedimento attua l’articolo 2 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 69/2009, e va a completare la nuova disciplina avviata con il DPCM 10 ottobre 2012, n. 214, riguardante i procedimenti per i quali la durata massima del termine di conclusione è compresa tra i trenta e i novanta giorni.
Il DPCM n.58/2013 individua procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i quali sono indispensabili tra novanta e centottanta giorni.
Rispetto alla tempistica precedente, stabilita con decreto del ministro dell’Interno 2 febbraio 1993, n. 284, è stata operata una riduzione media dei termini di circa il 10%.

La Tabella dei procedimenti amministrativi

L’allegato al decreto contiene una Tabella dei procedimenti con termine superiore a 90 gg. e fino a 180 gg ed oltre: fra essi compaiono:
-i procedimenti per la Classificazione e riconoscimento di esplosivi,
-Licenza per fabbricazione e deposito di esplosivi di II e II categoria,
-Fabbricazione, trasporto,
-impiego s scopo di studio o di esperimento, di esplosivi, anche non classificati, nonché bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari,
-Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di 1,4 e 5° categoria,
-Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l’esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d’artificio,
-Certificati di idoneità alla fabbricazione di esplosivi.

Fra i procedimenti citati negli allegati anche alcuni che coinvolgono la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ed il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile (Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico). Per ogni procedimento viene indicato l’estremo normativo di riferimento e il termine temporale previsto per la loro conclusione.

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Redazione InSic

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