Ciò in forza, si legge nel decreto, delle “peculiarità organizzative ed istituzionali del Comando Carabinieri per la tutela della salute, forza armata ad ordinamento militare, che prevedono unicità di comando e controllo attribuite al comandante”.
Gli oneri di spesa
I suoi oneri graveranno sul capitolo di spesa n. 3045 p.g.8, nell’ambito della missione «tutela della salute» – programma «vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario» – CdR «direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio» – Azione «vigilanza nel settore sanitario svolta dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri» dello stato di previsione del Ministero della salute.
La normativa di riferimento
Nel Testo unico di Sicurezza, l’art. 3, comma 6, prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, che gli obblighi imposti dal medesimo decreto legislativo siano a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
Con decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l’art. 246, comma 4 dispone: «Per il personale dell’amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008 , sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall’organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell’ art. 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo».
Il Ministro della salute, ai sensi del sopracitato art. 3, comma 6, ultimo capoverso, è l’Autorità competente all’individuazione del datore di lavoro per gli organismi posti alle proprie dipendenze funzionali: per questo il decreto è a firma del suddetto ministero.
Riferimenti normativi:
DECRETO 30 maggio 2017 del MINISTERO DELLA SALUTE
Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.
(GU n.167 del 19-7-2017)
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