Secondo l’Esperto
L’art. 4 del D.P.R. 547/1955 – poi sostituito dall’art. 19 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 – annovera anche i preposti tra i soggetti obbligati ad “attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto”. Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo; ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza. Egli, al contrario, proprio perchè pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia.
L’attuale previsione normativa nell’elencare gli obblighi a carico del preposto, stabilisce espressamente le funzioni di supervisione e controllo delle attività lavorative, e l’obbligo di verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico e l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
Da ciò discende che, in materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali – non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del lavoro – spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti (Cass. en.n. 44650 del 2005). Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l’apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all’imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l’imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l’obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.
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