Nell’Interpello n.1/2020 la regione Friuli Venezia Giulia si interroga sulle possibili sanzioni cui incorre il datore di lavoro che sia incaricato all’utilizzo di una attrezzatura per la quale occorre una specifica formazione, informazione e addestramento.
La Commissione, pur riconoscendo che il datore di lavoro è ora ricompreso nella nozione di “operatore” prevista dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro-TUS (art. 69) ad opera delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.151/2015 e che dunque è destinatario dell’obbligo informativo di cui all’art. 71, esclude l’applicazione delle sanzioni per la violazione di quest’ultimo articolo (che al comma 7 impone adeguata formazione/informazione/addestramento per l’utilizzo di specifiche attrezzature (che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici).
Interpello n.1/2020: formazione all’uso di attrezzature: vale anche per il datore di lavoro?
La regione Friuli-Venezia Giulia analizzando le disposizioni del testo unico di Sicurezza in materia di attrezzature (Titolo III, Capo 1) pone il seguente quesito: l’art. 71 comma 7 del TUS impone una adeguata formazione per gli incaricati “operatori” all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: allora, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature va considerato operatore; in quanto tale deve quindi egli stesso essere formato e abilitato al loro utilizzo?Si ricorda infatti che l’art. 69 comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 definisce “operatore” sia il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro che il datore di lavoro che ne fa uso, a seguito della recente modifica introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act).
E allora la Regione ulteriormente chiede se, in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione dell’obbligo formativo di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».
Interpello n.1/2020: Commissione Intepelli: no all’applicazione di sanzioni
La Commissione ricostruisce tutta la normativa applicabile e riscontra la modifica apportata dal Jobs Act all’art. 69 comma 1 lett e): all’interno della definizione di “operatore” viene ricompreso anche il datore di lavoro (che precedentemente ne era escluso), ma, contesta la Commissione Interprelli, il legislatore non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del TUS.Secondo la Commissione si evince la previsione di sanzioni penali (previste in art. 87) a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Quindi, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, la Commissione (seguendo il principio di tipicità del sistema penale) restringe l’ambito di operatività della sanzione (prevista all’articolo 87, comma 2, lettera c), del TUS) alle sole fattispecie in esso previste: pertanto le sanzioni dell’art. 87 (pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8) non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi
Interpello n. 1/ 2020Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020.
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