Il Quesito
Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito all’ambito di applicazione del D.P.R. n.177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”.
Secondo l’Associazione esso viene definito “in modo puntuale e circoscritto”, ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Testo unico di Sicurezza e rispetto agli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, concludendo che, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale “.
Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione ritiene opportuno premettere che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [….] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 […].”
Quindi, il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del Testo Unico di Sicurezza.
Pertanto, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Riferimenti normativi:
Interpello – n. 10/2015
destinatario: Confindustria
istanza: Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999
Allegati
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