Mercato Pirotecnici: in vista il recepimento della direttiva UE

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Come abbiamo visto, i disegni di Legge europea bis e di Legge di Delegazione europea bis sono stati approvati alla Camera e sono stati trasmessi al Senato. Con la legge di delegazione, in particolare, si dispone delega per l’attuazione dei provvedimenti UE ancora fermi, fra questi anche la direttiva UE in materia di armonizzazione dei fuochi pirotecnici.

All’interno del Disegno di Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (C. 1836-A), trasmesso al Senato il 10 giugno scorso, si prevede una delega necessaria per il recepimento direttiva 2013/29/UE del parlamento e del Consiglio del 12 giugno 2013 che riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnici.
La direttiva lo ricordiamo (vedi l’approfondimento specifico) è una rifusione della precedente direttiva in materia, la Dir. 2007/23/CE, e va recepita entro il 30 giugno 2015. La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato, e indica gli articoli esclusi dall’ambito di applicazione.

Si specifica che per questa direttiva valgono diversi termini di recepimento: la scadenza del 30 giugno 2015, per alcune delle definizioni di cui all’articolo 3 (definizioni), Articolo 4 “Libera circolazione” Articolo 5 “Messa a disposizione sul mercato” e Articolo 7 “Limiti di età e altre limitazioni” limitatamente alla previsione che riguarda altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, che non vengono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

Inoltre il termine del 30 giugno 2015 riguarda l’articolo “Obblighi dei fabbricanti” par 2-9, l’Articolo 9 Tracciabilità, Articolo 10 Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, l’articolo 11 “Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli”, gli artt 12-16 sugli obblighi degli importatori, distributori, operatori economici. Inoltre il termine di entrata in operatività della direttiva riguarda anche la Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici Articolo 16, gli articoli 18-29 (comprese quindi le disposizioni in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Il termine del 30 giugno 2015 riguarda poi gli allegati I Requisiti essenziali di sicurezza, II Procedure di valutazione della conformità e III Dichiarazione di conformità UE.

Invece, il recepimento è valido dal 3 ottobre 2013 per il paragrafo 4 dell’allegato I, che riguarda le condizioni per gli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d’artificio di categoria F4 che a differenza degli articoli pirotecnici possono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo.

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Redazione InSic

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