Il Quesito
Il quesito presentato dalla Società riguardava alcune proprie stazioni elettriche, in servizio da diversi decenni, nodi fondamentali della rete di distribuzione di energia elettrica nella città di Milano: alcune di queste sono stazioni elettriche all’aperto, (nessuna criticità interpretativa rilevata), una parte sono stazioni elettriche inserite nella volumetria di fabbricati destinati anche ad altri usi, ad es. Uffici, (e anche in questo caso non si sono evidenziate criticità), mentre sulle rimanenti 16 stazioni elettriche, che nei progetti sono state considerate “locali esterni”, si sono evidenziate criticità rispetto alla regola tecnica.
In particolare la Società intendeva informarsi sulla possibilità di estendere le misure tecniche previste per i locali estemi anche a edifici più complessi ove all’interno insistano altre attività accessorie quali locali per la consumazione dei pasti, spogliatoi, ecc.
Un ulteriore problema riguardava poi il requisito di non propagazione dell’incendio tra trasformatori previsto nell’ultimo comma del Titolo I Capo lI punto 3. Posto che le stazioni in esame sono esistenti, e quindi ricadono nel Titolo III, risulta confermato che si tratta di locali esterni, pertanto il requisito di non propagazione è prescritto dal capo II, punto 1, che, a sua volta, prevede o il rispetto delle distanze di sicurezza della tabella A del capo I punto 2, o, ove non possibile, la presenza di muri di separazione EI60. La Società richiedeva pertanto al Comando di confermare che nelle stazioni in esame il requisito di non propagazione venisse rispettato, in quanto i trasformatori affiancati sono separati da un muro, mentre quelli affacciati rispettano le distanze della tabella A.
Il parere della del Comando Provinciale Lombardia
A parere del Comando le aree elettriche e le cabine, cosi come definite dalla regola tecnica citata, sono limitate agli spazi di reale installazione delle macchine con i relativi accessori e non possono essere estese all’intero edificio.
Secondo la Direzione regionale Lombardia
La Direzione, spiega che laddove le stazioni elettriche siano realizzate in edifici isolati comprendenti anche locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ristoro) ad uso degli addetti che temporaneamente lavorano presso l’impianto, è considerato rispettato il requisito di ubicazione in locale esterno di cui al punto 3 del Capo II del decreto 15 luglio 2014.
In tale ipotesi il requisito di non propagazione dell’incendio richiamato allo stesso punto 3 del Capo II è assicurato dal rispetto delle distanze di sicurezza prescritte al Titolo 11 Capo II (installazioni nuove) ovvero al Titolo III Capo II (installazioni esistenti).
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