Strutture ricettive all’aria aperta, nuovi chiarimenti VV.F.

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Con Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno chiarisce su alcuni aspetti della Regola tecnica sulle strutture ricettive all’aria parta (campeggi,villaggi turistici etc) emanata con DM 28 febbraio 2014. Vediamo tutti i chiarimenti.

Le indicazioni fornite dalla Nota n.11257/2016 integrano una precedente Nota del 12/09/2014 (vedi l’approfondimento) dove si chiariva sui villaggi turistici (rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone) e su alcune caratterizzazioni della stessa Regola tecnica (in essa convivono due percorsi applicativi diversi, quello prescrittivo e proporzionale; inoltre,si chiariscono alcuni aspetti della parte A e B del Decreto)

Ora il Decreto viene chiarito in altri punti specifici:
– p to 5.1 Titolo I e p.to B.2.3 Titolo II – Distanze tra unità abitative-aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urhani co racco/la differenziata.
– p.to 6.1 Titolo I e R.4.4 Titolo II- Illumiliazione sussidiaria delle vie di circolazione
– Prospetto A3 Titolo II
– Punto B. 2.3 Titolo II – Prescrizioni particolari e aggiuntive.

Distanze tra unità abitative e aree adibite alla raccolta differenziata
Il p.to 5.1 del Titolo I ed il p.to B.2.3 del Titolo II intendono evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti, od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.
Si intende per deposito di rifiuti un’area, posta anche all’aperto, ove vengono conferiti, nell’attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall’attività ricettiva nel suo complesso.
Il Dipartimento VVF chiarisce quindi che non sono assimilabili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un’isola o di un esiguo numero di unità abitative: più in generale, con l’adozione delle più comuni cautele di sicurezza, possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.

Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
Con riferimento al p.to 6.1 Titolo I e R.4.4 Titolo II, si specifica che la Regola tecnica di cui al DM 28 febbraio 2014 prevede che le strutture open air siano dotate di un sistema organizzalo di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l’area di sicurezza. Il normatore non estende l’illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza, zona parcheggio.
Pertanto, i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, cosi come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa; è comunque necessario, si legge nella Nota del 2016, che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.

Air Camping
Si precisa nella nota n.11257 del 16/09/2016 che i carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (cd. air camping citati in Prospetto A3 Titolo II) rientrano nella tipologia di unità abitative ‘tende con mezzo” (codifica T. del prospetto A.3).

Ulteriori prescrizioni
Con riferimento al p.to B. 2.3 Titolo II – Prescrizioni particolari e aggiuntive, il Dipartimento chiarisce che per le zone classificate D e E della struttura ricettiva, il decreto prevede il divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative, così da mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone ed agli addetti alla gestione delle emergenze sia la rapida evacuazione dall’area eventualmente interessata dall’incendio che un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.
Si ritiene pertanto che una distanza indicativa non inferiore ad 1 m. possa essere considerata idonea. Tale prescrizione non è ovviamente pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper, per i quali, infatti ,il veicolo costituisce parte integrante dell’unità abitativa stessa.

Riferimenti normativi:
Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016
recante “DM 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle struttura turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ” – Chiarimenti.”



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