Lavoratori marittimi: il decreto regola la formazione e addestramento

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In Gazzetta ufficiale dell’11 giugno è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in “Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”
Il Decreto era previsto dalla Legge di Delegazione bis (vedi approfondimento) Legge 7 ottobre 2014, n. 154 che delegava il Governo al recepimento della direttiva.


Ambito di applicazione
Il D.Lgs. 71/2015 si a ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Si intende per lavoratore marittimo ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed é in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale (art. 2punto e).
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, risulta competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare.

Formazione e addestramento
Il capitolo formazione è riportato all’articolo 4: si richiede che le autorità competenti assicurino che i lavoratori marittimi svolgano le proprie funzioni a bordo di una nave e ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, (riportata all’allegato I) e che siano in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz).
Inoltre, le medesime autorità dovranno assicurare che i membri dell’equipaggio siano abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS e formati ed in possesso delle prescritte certificazioni previste dal decreto.
Quanto all’addestramento (art. 5) : esso viene disciplinato ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2. Dovranno rilasciare la prova documentale a coloro i quali hanno superato l’esame e lo svolgimento dell’addestramento non potrà essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
In caso di affidamento a istituti, enti e società le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 10, comma 1. Le autorità competenti disciplineranno, con uno o più decreti in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:
i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall’annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;

la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori (formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell’attività di addestramento);
la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l’allievo sostiene un esame teorico-pratico. I

Ulteriori disposizioni
Inoltre si specifica chele autorità competenti controlleranno che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori. Per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell’addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
Quanto all’addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell’annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW, sarà oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4 e le spese a carico dei richiedenti.

Il decreto specifica poi le caratteristiche dei Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide (art. 6) e richiede fra i Requisiti della formazione (art.7) che la formazione sia impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell’allegato I, anche per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.
Tale formazione è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione. Disposizioni specifiche toccano poi i lavoratori che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

L’articolo 10 del D. Lgs.71/2015 richiede che le autorità competenti garantiranno che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o società, sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW.

Decorrenze

Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorità competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
Inoltre, fino al 1° gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali specifici previsti dal D.Lgs. 71/2015, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 233 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.

Le Sanzioni
La compagnia di navigazione o il comandante della nave che ammette a far parte dell’equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo.

Se viola l’obbligo di regolare tenuta dei certificati è soggetto alla stessa sanzione amministrativa ridotta della metà. Qualora consenta l’esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all’articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.
Ulteriori sanzioni sono previste all’articolo 23.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2015
(GU Serie Generale n.133 del 11-6-2015)

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Redazione InSic

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