Regolamento CLP etichettatura sostanze pericolose

Regolamento CLP: modifiche alla classificazione ed etichettatura di alcune sostanze – Aggiornamenti (Reg. 2024/2564)

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In questa pagina seguiamo le principali modifiche che interessano il regolamento CLP, Reg. n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, la Tabella 3 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento, contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento. La Tabella è oggetto di continua variazione nell’elenco delle sostanze pericolose.

Sul Regolamento CLP, tuttavia, intervengono nel corso degli anni anche modifiche di altro tenore, come quelle apportate di recente dal Regolamento Ue 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Modifiche al Regolamento CLP – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2564 della Commissione (Giugno 2024)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2564 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2024 arriva un nuovo aggiornamento all’Allegato VI.

Entrata in vigore: 20 ottobre 2024.

Il regolamento si applicherà a decorrere dal il 1° maggio 2026. Tuttavia le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

  1. Cos’è un Regolamento delegato della Commissione Ue?

    Un atto delegato è un atto non legislativo adottato dalla Commissione europea con lo scopo di integrare o modificare – in modo rapido e flessibile – determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.
    La Commissione, prima di adottare tali atti, procede alla consultazione di esperti della materia, compresi quelli indicati da ciascuno Stato membro.

Modifiche al Regolamento CLP – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 della Commissione (Ottobre 2023)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2023 arriva un aggiornamento alla Tabella 3 dell’Allegato VI relativamente alla sostanza 1,4-benzendiammina, N,N’-derivati misti fenilici e benzilici e alla sostanza ossido dibutilstannico. Si fa anche riferimento alla classificazione armonizzata del piombo riguardo alla tossicità per l’ambiente acquatico.

Al link del Regolamento la nuova tabella 3 dell’Allegato VI del Regolamento CLP

Modifiche al Regolamento CLP – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 della Commissione (Maggio 2023)

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 la COMMISSIONE aggiorna le voci dell’allegato VI del Regolamento CLP , parte 3, relativamente:

  • all’acido 2-etilesanoico e suoi sali;
  • all’acido borico;
  • al triossido di diboro;
  • eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
  • al tetraborato di disodio, anidro;
  • dell’acido ortoborico, sale sodico; a
  • l tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.

All’allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza Denominazione chimica Numero CE Numero CAS Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA Note
Codici di classe e di categoria di pericolo Codici di indicazioni di pericolo Pittogrammi, codici di avvertenza Codici di indicazioni di pericolo Codici di indicazioni di pericolo supplementari
«005-007-00-2 acido borico; [1]acido borico [2] 233-139-2 [1]234-343-4 [2] 10043-35-3 [1]11113-50-1 [2] Repr. 1B H360FD GHS08Dgr H360FD     11 »
«005-008-00-8 triossido di diboro 215-125-8 1303-86-2 Repr. 1B H360FD GHS08Dgr H360FD     11 »
«005-011-00-4 eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1]tetraborato di disodio, anidro; [2]acido ortoborico, sale sodico; [3]tetraborato di disodio decaidrato; [4]tetraborato di disodio pentaidrato [5] 235-541-3 [1]215-540-4 [2]237-560-2 [3]215-540-4 [4]215-540-4 [5] 12267-73-1 [1]1330-43-4 [2]13840-56-7 [3]1303-96-4 [4]12179-04-3 [5] Repr. 1B H360FD GHS08Dgr H360FD     11 »
«607-230-00-6 acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato Repr. 1B H360D GHS08Dgr H360D     A, X, 12 »

L’informazione del lavoratore sugli agenti chimici

InSic suggerisce per l’informazione dei lavoratori il manuale di EPC Editore

Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego
Informazione ai lavoratori ai sensi degli artt. 36 e succ. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i Aggiornato con il Reg. 1907/2006 (Reach) e s.m.i e il Reg. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

La formazione in materia di rischio chimico

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