Seveso III: tempistiche versamento Tariffa per prima istruttoria

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Sul sito del Ministero dell’Ambiente sono stati pubblicati cinque nuovi quesiti in materia di Seveso III da parte del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). Il quesito n.11 verte sulla tempistica di pagamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e di prima istruttoria, intendendosi per quest’ultima la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Riferimenti normativi:
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Il Quesito
L’allegato I del D.lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt.17 e 18 del decreto. La tabella I dell’Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche.
In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza.
Il D.lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.334/99. Va inoltre rilevato che l’Allegato C del D.lgs.105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal DPCM del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Secondo il Ministero dell’Ambiente
Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.lgs.105/2015. Pertanto, prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell’Appendice 1 dell’allegato I del D.lgs.105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

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Redazione InSic

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