Nuovo quesito (n.14766 del 5 novembre 2020 – IN ALLEGATO) dai Comandi VVF alla Direzione centrale VVF: dopo quello sull’installazione di una rete idranti in un locale commerciale, ora perviene dal Comando di Sondrio una serie di quesiti sulla formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (sul rischio ATEX) per impianti di produzione del calore ricadenti nella regola tecnica di cui al D.M. 08/11/2019.
Un’occasione per la Direzione centrale, per chiarire la normativa applicabile ed i rapporti con le previsioni sulla valutazione del rischio esplosione contenute nel Testo unico di Sicurezza sul lavoro (titolo XI).
Formazione di atmosfere potenzialmente esplosive in impianti di produzione del calore: quale normativa si applica?
Sono cinque i quesiti proposti al Comando, e vertono tutti sulla definizione di “luoghi di lavoro” per i locali che accolgono questi impianti e, di conseguenza la normativa applicabile in questi contesti, Testo Unico di Sicurezza o Regola Tecnica 8/11/2019?
Cinque le domande poste ai Vigili del Fuoco:
1. nei “luoghi di lavoro” (art. 62 del Testo unico di Sicurezza – D.lgs. n.81/2008), la procedura di valutazione del rischio di cui al titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297)deve essere applicata all’ “impianto interno” (come definito dal DM 08/11/2019) a prescindere dall’ubicazione dello stesso (all’aperto o al chiuso)?
2. I locali o le aree destinati ad accogliere esclusivamente impianti per la produzione di calore, (come definiti nella sezione 1 del D.M. 08/11/2019) il cui accesso è limitato ad un ristretto numero di figure esterne (manutentori, controllori, responsabili impianto, installatori, ecc.) possono essere definiti “luoghi di lavoro”? e devono applicarsi le norme del titolo XI?
3. I locali o le aree destinati ad accogliere esclusivamente a impianti per la produzione di calore, installati in ambito civile (ad esempio locale centrale termica a servizio di un edificio a destinazione civile) sono definibili quali “luoghi di lavoro” e devono essere attivate le procedure di cui al titolo XI? quale figura ricopre il ruolo di responsabilità apicale in caso di omissioni?
4. qualora occorra procedere alla ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive di cui all’allegato XLIX del D.Lgs.n.81/08, si richiamano norme tecniche armonizzate tra le quali la CEI EN 60079-10-1:2016: questa però non si applicherebbe (secondo il paragrafo 1 lettera e.) alle applicazioni impiantistiche installate in ambiti “commerciali” e “industriali” dove il gas combustibile è utilizzato solo a “bassa pressione”. Allora, nel caso necessiti di una ripartizione delle aree per ambiti diversi da commerciali e industriali), quali sono le norme tecniche armonizzate di riferimento?
5. ai fini della prevenzione della formazione di atmosfere esplosive, i tecnici incaricati all’espletamento delle attività di prevenzione incendi per le attività nr. 74 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, nel redigere la relazione tecnica devono limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche del DM 08/11/2019, oppure devono disaminare anche preventivamente le prescrizioni derivate dalle norme di legge (titolo XI del D.lgs. n.81/08 se trattasi di luogo di lavoro) e dalle norme tecniche applicabili?
Impianti di produzione del calore: definizione e normativa applicabile; il parere della Direzione generale VV.F. Lombardia
L’Ufficio Prevenzione della Direzione generale risponde sostenendo che gli impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 08/11/2019 devono essere realizzati in modo da evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi…”Inoltre, chiarisce che:
• Per “Impianto” deve intendersi il complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinati alla produzione di calore.
• Gli impianti realizzati nel pieno rispetto di queste disposizioni non comportano, secondo la Direzione generale, in caso di rilascio accidentale di gas, la formazione di atmosfere comprese nel campo di infiammabilità.
• Quanto alla normativa applicabile: il DM 08/11/2019 stabilisce le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive al punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo le indicazioni del punto 8.1.6. Pertanto, indipendentemente dal luogo di installazione, ritiene che gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 ma dalle previsioni normative dello stesso DM 08/11/2019.
Impianti di produzione del calore: quando e come applicare il DM 8/11/2019? il parere della Direzione Centrale VV.F.
La Direzione centrale VV.F. investita della questione dalla Direzione lombarda, conferma che:
• la procedura di valutazione del rischio di cui al titolo XI del D.Lgs. 81/2008 non si applica all’uso di “apparecchi” a gas di cui al D.P.R. 15/11/1996, n. 661 così come modificato dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121 che ne ha riferito il campo di applicazione a quello previsto dall’art. l del Reg. (UE) n. 2016/426.
• Il decreto 8 novembre 2019 stabilisce le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2. 2.1 e 2.2.2, secondo le indicazioni del punto 8. 1.6).
• Indipendentemente dal luogo di installazione, gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 ma unicamente dal D.M.08/11/2019.
• Pertanto, ai finì del procedimento dì prevenzione incendi per le attività 74 del D.P.R. n. 151/2011, la relazione tecnica dovrà a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche riportate nel D.M. 08/11/2019.
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