Gas fluorurati: arrivano le sanzioni

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo è stato pubblicato il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 che contiene la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.

Il decreto era stato annunciato nel Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2012 e segue alla pubblicazione del D.P.R. n.43/2012, del 27/01/2012 che conteneva l’attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ma che non conteneva riferimenti alle sanzioni per violazioni della detta disciplina.
Nei quattordici articoli che compongono il decreto si fanno riferimento a diverse tipologie di violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento (CE) n. 842/2006.
Si fa riferimento alla violazione degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati (art. 3) o di recupero dei gas (art. 4) nei casi di operatore che si avvalgano di persone che non siano in possesso del pertinente certificato o che non tengano il registro dell’apparecchiatura o il registro del sistema o lo redigano non correttamente (da 500,00 euro a 5.000,00 euro).
L’articolo 5 analizza poi le violazioni degli obblighi a carico delle imprese: si fa riferimento alle attività di presa in consegna di gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro), o le le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro).

Nell’articolo 6 si evidenziano le violazioni materia di trasmissione delle informazioni: il produttore, l’importatore o l’esportatore che non trasmette la relazione sui gas fluorurati o che la trasmette in modo inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Riferimenti specifici riguardano poi, nell’articolo 7 l’etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per chiunque immette in commercio i prodotti sprovvisti di etichetta o nel caso in cui l’etichetta non sia conforme.

L’articolo 8 riporta la violazione di specifiche condizioni d’uso di alcune sostanze come esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio o per il riempimento degli pneumatici, (punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro).

L’articolo 9 indica che chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all’entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Infine un riferimento alla violazione dell’obbligo di registrazione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, recentemente attivato anche in Italia (vedi notizia collegata in fondo): le imprese inadempienti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

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Redazione InSic

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