Camera dei Deputati

Riforma lavoro autonomo e lavoro agile: le novità in materia di sicurezza

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Via libera dalla Camera al disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, su: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (C. 4135-A e abb.) Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Al suo interno una delega al Governo per il riordino della normativa delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali e la conferma, per il lavoro “agile” della copertura assicurativa contro gli infortuni (anche in itinere) e delle malattie professionali.

Il disegno di legge C. 4135 , di iniziativa governativa, esaminato in sede referente dalla XI Commissione, contiene norme per la tutela del lavoro autonomo ed è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016.
Si tratta delle nuove norme del lavoro per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Articolazione
ll disegno di legge si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo.
Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore della legge.

Sul lavoro autonomo
Il provvedimento prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo.
• La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi;
• la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
• la terza (introdotta nel corso dell’esame in Commissione), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell’aliquota contributiva;
• la quarta, infine, riguarda riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Infine, si prevede l’ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all’indennità di malattia; l’introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l’impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.

Il Lavoro agile
Per quanto concerne il lavoro dipendente, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, si introduce il lavoro agile, configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, applicabile anche al settore pubblico.
La prestazione, eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, eventualmente prevedendo l’utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, viene definita mediante accordo scritto tra le parti. L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di recesso di entrambe le parti. Il lavoratore ha in ogni caso diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda e la medesima copertura assicurativa contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

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Redazione InSic

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