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AGENZIA ENTRATE – Modello per spese ammissibili al credito d’imposta
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.Il provvedimento definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
AGENZIA ENTRATE – chiarimenti sui beneficiari del credito di imposta
La circolare 20/E precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.Chiarimenti in Circolare, anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.
Conversione DL Rilancio: il credito d’imposta di cui agli artt. 120 e 125
Il Decreto Rilancio in fase di conversione dettaglia ulteriormente i crediti di imposta previsti agli artt. 120 e 125 ai fini dell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.I due crediti di imposta per la sanificazione e l’adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi anti covid-19 sono inoltre ai sensi dell’art 122 dello stesso decreto, cedibili a terzi fino al 31 dicembre 2021, in luogo dell’utilizzo diretto disciplinato dai singoli articoli.
Art. 120 del DL Rilancio convertito- Credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’art 120 del Decreto Rilancio rubricato “Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore un credito di imposta:• nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
• per un tetto massimo di spesa di 80.000 euro
• per interventi necessari a far rispettare le misure anti covid quali:
• interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi
• realizzazione di spazi medici
• acquisto arredi di sicurezza
• investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti)
• il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese è utilizzabile in compensazione nel 2021 (oppure ceduto secondo quanto detto sopra ai sensi dell’art 122)
Art. 125 del DL Rilancio convertito – Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
L’art 125 del Decreto Rilancio rubricato “Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro” riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge un credito di imposta:• nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
• per un tetto massimo di spesa di 60.000 euro
• per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (abroga l’art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
• la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri,
• termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
• l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
AGENZIA ENTRATE: Dispositivi di protezione interessati all’agevolazione
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:mascherine chirurgiche
• Ffp2 e Ffp3
• guanti
• visiere di protezione
• occhiali protettivi
• tute di protezione
• calzari.
• acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
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