In particolare, l’art. 1 del DL “Crisi aziendali” convertito apporta modifica al decreto legislativo n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act) introducendo il «Capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, art.47 commi bis-quater).
Si tratta di indicazioni sui livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti “riders”) di cui si regola:
• forma contrattuale (art. 47 ter) e compenso (art. 47 quater)
• il divieto di discriminazione (art. 47 quinquies) e gli aspetti legati alla Protezione dei dati personali (art. 47 sexies)
• la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47 septies)
• l’ Osservatorio permanente (art. 48 octies).
Nell'articolo
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali: le modifiche al decreto 81/2015 (attuativo del Jobs Act)
Il nuovo Capo V-bis introdotto dal DL Crisi Aziendali convertito (DL 101/2019) ha un campo di applicazione ben determinato: stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali. Queste ultime vengono definite come: “i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”.Lavoro su piattaforma: forma contrattuale e compensi
All’art. 47 ter si indica la forma per iscritto ai contratti individuali di lavoro e si specifica che i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza: in caso di violazioni scatta un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.Si veda l’art. 47 quater per le indicazioni circa il compenso alla luce della contrattazione datoriale, il compenso “minimo” orario parametrato ai minimi tabellari e l’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli: queste disposizioni si applicheranno però, decorsi 12 mesi dalla conversione del DL n.101/2019 (ovvero a partire dal 1/11/2020).
Lavoro su piattaforma: discriminazioni e privacy
Sempre in tutela dei lavoratori si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma (art. 47 quinquies) e si vieta l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione. Quanto alla protezione dei dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, si rimanda al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al Codice della Privacy n. 196/2003.Lavoro su piattaforma: coperture assicurative per infortuni e malattie professionali
Per gli aspetti assicurativi: l’art. 47 septies stabilisce la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal D.P.R. n.1124/1965 in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta: il calcolo del premio assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Il Committente che utilizza la piattaforma anche digitale è poi tenuto sia agli adempimenti previsti dal DPR n. 1124 del 1965, che al rispetto del testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).Tali disposizioni si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Crisi Aziendali” (entrato definitivamente in vigore il 4 novembre 2019).
Lavoro su piattaforma: anche un Osservatorio permanente
Un Osservatorio permanente viene quindi istituito (art. 47 quater) presso il Ministero del lavoro presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Si occuperà di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni introdotte e verificherà i loro effetti sulla base dei dati forniti dal Ministero, dall’INPS e dall’INAIL e anche proporre eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Riferimenti normativi
LEGGE 2 novembre 2019, n. 128Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00137)
(GU n.257 del 2-11-2019)
Vigente al: 3-11-2019
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