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Quesito: validità del DVR e firma del medico Competente

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Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro è stato pubblicato un quesito che riguarda la validità del DVR e le firme necessario per convalidarlo.

Il quesito

In seguito alla nomina del medico competente, è necessario che il DVR sia firmato dal medico competente per essere valido oppure è sufficiente che sia firmato dal Titolare, dal RSPP e dal RLS?

Secondo l’Esperto

Il documento di valutazione dei rischi è valido se è coerente con l’articolo 28 e se la valutazione è stata condotta nel rispetto dell’articolo 29.
Siccome la titolarità della valutazione del rischio è in capo al datore di lavoro (obbligo indelegabile ai sensi dell’articolo 17) se ne deduce che l’unica firma la cui assenza può invalidare il documento è proprio quella del datore di lavoro.

Al tempo stesso sussistono altri obblighi relativi ai diversi soggetti aziendali. Il RSPP deve assistere il datore di lavoro nel valutare i rischi (art. 33), stesso obbligo riguarda il medico competente (art. 25), mentre il RLS deve essere consultato per questa attività (art. 50). Il modo più semplice per attestare l’adempimento di questi 3 obblighi distinti consiste nel far firmare a tutti il documento, ma la stessa attestazione potrebbe essere contenuta in un atto separato senza che per questo il documento risulti invalidato.
La lettera e) del comma 2 dell’articolo 28 dispone di indicare nel documento di valutazione dei rischi il “nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio” e anche questo obbligo potrebbe essere supportato da una firma dei soggetti indicati.

Ricordiamoci infine che ai soli fini dell’attribuzione della data certa si può adottare il sistema della firma congiunta dei vari soggetti. In questo caso il medico competente, ove nominato, dovrà necessariamente firmare il documento.

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Redazione InSic

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