Macchine elettriche in area chiusa: chiarimenti VV.F. sulle autorizzazioni antincendio

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La Direzione Centrale Sicurezza Tecnica dei VVF con Nota n.5865 del 22 aprile 2021 (disponibile nella sezione Quesiti del Corpo VVF) fornisce il proprio parere sulla quantità di oli combustibili presente in aree elettriche recintate in presenza di più macchine elettriche e sugli adempimenti antincendio conseguenti.

Il quesito è stato presentato dal Comando di Livorno e successivamente passato dal Dipartimento VVF della Direzione Toscana alla Direzione Centrale nazionale, trattandosi di un quesito di carattere generale che richiede una soluzione applicativa uniforme sul territorio nazionale.

La Direzione Centrale richiama la normativa applicabile, ovvero il decreto 15 luglio 2014 che contiene la metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile.
Aggiunge anche che “per l’individuazione del numero di attività presenti si valuterà la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nell’ambito del sito”.

Non è la prima volta che il Decreto 15 luglio 2014 è al centro di un quesito interpretativo: la Direzione centrale VV.F. si era già espressa rispondendo ad un quesito sulla applicazione della Regola tecnica sulle macchine elettriche fisse.

Il Quesito presentato

La situazione è la seguente:

  • una “area elettrica chiusa”, (classificata con let. g) dell’art. 1 Capo I – titolo I della Regola Tecnica di Prevenzione incendi,
  • più macchine elettriche, aventi ciascuna un quantitativo di olio superiore a 1 mc., installate all’interno.

Il Tecnico incaricato delle pratiche riguardanti gli adempimenti di prevenzione incendi, sostiene che:

  • si tratta di un unico centro di pericolo,
  • i quantitativi di olio combustibili debbono essere sommati, indipendentemente dal numero di macchine elettriche presenti,
  • pertanto, l’insieme delle macchine deve essere considerata come una UNICA ATTIVITÀ ( la n. 48 dell’allegato I al DPR. n. 151/2011).

Secondo il Comando di Livorno

Il ragionamento seguito dall’utente non appare compatibile con quanto indicato nell’allegato al D.M. Interno del 12 Maggio 2014, Capo II, art. 4, che prevede:
“Ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate INSTALLAZIONI FISSE DISTINTE quanto:
1. Le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una distanza non inferiore a 3 m;
2. In alternativa fra le macchine elettriche siano interposti setti divisori, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni…omissis”

Pertanto, secondo il Comando più macchine elettriche poste all’interno di una area recintata all’aperto (che sarebbe un’AREA ELETTRICA CHIUSA):

  • se distano tra loro più di 3 m.
  • o in alternativa, se distano meno di 3 m. ma con struttura di separazione con specifici requisiti di resistenza al fuoco

devono essere considerate

  • indipendenti
  • dal punto di vista amministrativo, vanno considerate come più attività (la n. 48 dell’allegato I al DPR. n. 151/2011).

Il Quesito del Comando di Livorno alla Direzione centrale Toscana

Il Comando chiede di sapere se nel caso in cui due o più trasformatori che soddisfano le condizioni di cui al p.to 4 del Capo II, ma ciascuno con bacino di contenimento avente capacità superiore al volume dell’olio contenuto nel singolo trasformatore, ma collegati tra di loro,

  • possono, solo in tal caso, essere considerati come un unico CENTRO DI PERICOLO e quindi essere classificati come un’unica attività, in ragione del collegamento tra i due bacini di contenimento;
  • oppure, in alternativa, debbano essere considerati distinti e costituenti più attività a prescindere dal collegamento tra i bacini di contenimento.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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