Sri Lanka: naufragio MV X-Press, focus sull’inquinamento ambientale

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A largo dello Sri Lanka si sta consumando un grave disastro ambientale rimbalzato a causa di una nave porta-container carica di prodotti chimici, che, a causa di un incendio, è naufragata a largo delle coste dello Sri Lanka.

Nelle ultime ore il Paese ha chiesto il supporto dell’India nelle operazioni di recupero e per contenere la potenziale marea nera che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, sono state registrate sia le contaminazioni delle acque che i danni alla biodiversità.

Ricostruiamo le dinamiche dell’incidente e facciamo luce sui concetti di inquinamento ambientale e disastro ambientale alla luce della normativa nazionale e della più recente giurisprudenza.

Naufragio MV X-Press Pearl: incendio a bordo

La nave MV X-Press Pearl, interessata da giorni da un incendio di difficile contenimento, causato da una perdita di acido nitrico; la nave avrebbe riversato parte del suo carico in mare mentre era ancorata a largo di Colombo. L’equipaggio era stato evacuato la settimana scorsa, quando era già evidente il pericolo di affondamento della nave, e il conseguente rischio per la vita delle persone (WWF).

Sri Lanka: la nave adagiata sul fondo a largo di Colombo

Al momento la nave si è adagiata sul fondo dalla parte di poppa a 21 metri di profondità.
La nave è controllata dalla guardia costiera indiana con attrezzature adatte a contenere l’eventuale fuoriuscita di carburante e squadre di soccorso stanno tentando di ripulire le spiagge, mentre nel Paese monta la polemica per il permesso accordato alla nave di dirigersi verso Colombo nonostante i danni riscontrati ed il risarcimento, ha annunciato in conferenza stampa il ministro dei Porti Rohitha Abeygunewardene riferendosi a Singapore, dove la nave è stata immatricolata.

Cosa contiene la nave MV X-Press Pearl

Al suo interno 278 tonnellate di olio combustibile, 50 tonnellate di gasolio e 20 contenitori pieni di olio lubrificante.

Riporta ANSA che nei 1.486 container a bordo, 81 dei quali classificati come “carico tossico”’, ci sono anche

  • lingotti di piombo,
  • 25 tonnellate di acido nitrico,
  • altri prodotti chimici e cosmetici.
  • Secondo ANSA una parte del carico è finito in mare, preoccupano le tonnellate di microgranuli di plastica da imballaggio contenute in altri 28 container che hanno sommerso le coste dell’area oltre a disperdersi in acqua.
  • A rischio di sversamento in mare anche gli oltre 350 tonnellate di carburante contenuti nei serbatoi dell’imbarcazione, aggiunge WWF che parla del “più grave disastro ambientale nella storia dello Sri Lanka”, e di “una catastrofe per la vita marina dell’Oceano Indiano”.

Quali sono i principali rischi ambientali nello Sri Lanka?

Secondo WWF, dopo l’incendio, il carburante e parte dei materiali plastici trasportati hanno iniziato a disperdersi in mare, in parte depositandosi sulle coste, danneggiando estesamente gli ecosistemi lagunari del Paese.

WWF. A repentaglio la sopravvivenza di interi fondali marini e degli ecosistemi

Già nelle ultime ore sono arrivate notizie dei primi danni alla biodiversità di foto di pesci e uccelli morti, tartarughe marine avvelenate, e tonnellate di microplastiche bruciate. Nel frattempo, la pesca è stata bloccata lungo la costa ed è stato mobilitato l’esercito per rimuovere i granuli di microplastiche dalle spiagge.

Se dovessero fuoriuscire le centinaia di tonnellate di carburante e l’intero contenuto dei container, sottolinea il WWF, sarebbe messa a repentaglio la sopravvivenza di interi fondali marini e degli ecosistemi unici delle aree costiere dello Sri Lanka.

Boero (Marevivo) navi sicure ma incidenti non diminuiscono

Ferdinando Boero, vicepresidente di Marevivo, sulle pagine di Huffington Post conferma che questo incidente rappresenta “uno dei peggiori disastri ecologici marini che l’isola abbia conosciuto”.

Un ennesimo incidente del settore nautico, dopo quello della Amoco-Cadiz in Bretagna, dell’Exxon-Valdez in Alaska, e della Haven, a Genova. Ma sul punto della sicurezza delle navi sottolinea come: “Le navi che solcano gli oceani di tutto il mondo sono alla base del commercio globalizzato e sono migliaia, come anche le piattaforme estrattive. Le misure di sicurezza nella costruzione delle navi e delle piattaforme sono sempre più rigide ma, nonostante questo, gli incidenti non accennano a diminuire”.

Protezione ambientale: innovazione tecnologica essenziale per la sostenibilità

In particolare, il vicepresidente sottolinea che l’innovazione tecnologica sarà cruciale nel disegnare la sostenibilità ambientale del futuro. Abbiamo tollerato per troppo tempo le conseguenze del progresso, come è avvenuto per decenni a Taranto (dove nei giorni scorsi sono arrivate le condanne del Processo “Ambiente Svenduto” sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico n.d.r.). Non si tratta di casi isolati, ma di un modo di produrre che compromette l’ambiente e la salute.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale: tra normativa e giurisprudenza

Il delitto di inquinamento ambientale è regolato con la legge del 22 maggio 2015 n. 68, (Legge sugli Eco-Reati) .

Facciamo il punto su questo delitto e sugli ultimi orientamenti giurisprudenziali, con l’analisi e commento di A.Quaranta (“Omessa bonifica, inquinamento ambientale e sostenibilità”) su rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.5/2020) e 5/2021.

Normativa: delitto di inquinamento ambientale, chi punisce?

Il Delitto punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Cosa prevede il Codice Penale?

L’art. 452-quinquies cod. pen. prevede una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa ed una ulteriore diminuzione nel caso in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro.

Cosa dice la più recente Giurisprudenza?

La Corte di Cassazione penale, Sez. 3^ del 05/07/2019, con sentenza n. 29417/19 è tornata sul delitto di inquinamento ambientale per alcune precisazioni.

Sulla abusività della condotta

Con riguardo al requisito della «abusività» della  condotta, si è sostenuto che è abusiva:

  • sia quella realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni
  • o sulla base di autorizzazioni scadute palesemente illegittime
  • comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Pen., n. 15865/2017);
  • sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. Pen., n. 28732/2018);
  • sia nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Cass. Pen., n. 46170/2016).

Sulla “compromissione” e “deterioramento”

Quanto ai concetti di «compromissione» e «deterioramento», essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da:

  • una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi (compromissione)
  • da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

La reversibilità del fenomeno inquinante

Non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.).

Il requisito della significatività denota poi incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

Il DDL Terra MIA: una riforma dell’apparato sanzionatorio

Sempre A. Quaranta su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, a distanza di un anno, sul numero 5/2021 analizza e commenta il disegno di legge denominato “Terra mia”, depositato alla Camera dei  Deputati nello scorso autunno.

Fortemente voluto dall’ex Ministro dell’ex ministero dell’Ambiente, Sergio Costa, il DDL vorrebbe – come peraltro ogni riforma, nel suo stadio iniziale – innovare significativamente l’apparato sanzionatorio applicabile alla materia ambientale, attraverso un intervento che interessa non solo il Testo Unico Ambientale, ma anche il Codice Penale, il Codice Antimafia e – perché no? – il D.Lgs n.231/2001, che disciplina la responsabilità da reato degli enti.

Su cosa interviene il DDL Terra MIA

Il provvedimento interviene:

  • sui delitti ambientali previsti nel Titolo VI-bis del codice penale
  • su alcune contravvenzioni del codice dell’ambiente
  • sul trattamento sanzionatorio del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis,

In che modo agirebbe sul delitto di inquinamento ambientale?

  • Da un lato, attraverso la trasformazione in aggravante ad effetto speciale della circostanza prevista al comma 2 di commissione del fatto all’interno di «un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico» ovvero «in danno di specie animali o naturali protette», con aggravamento del trattamento sanzionatorio da un terzo alla metà della pena base;
  • Dall’altro, con l’aggiunta, sempre al comma 2, di un’ulteriore aggravante ad effetto speciale ma ancor più incisiva (aumento di pena da un terzo a due terzi), per l’ipotesi di «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto»”.

DDL Terra MIA e Disastro ambientale: quali riforme erano in vista?

Fra le altre riforme (ipotizzate? Promesse?):

  • quelle che investirebbero il delitto di disastro ambientale (la riforma si propone di eliminare la clausola di riserva “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434”, considerato “superfluo quando addirittura foriero di incertezze giuridiche ed applicative”, con (tuttavia) le nuove problematiche giuridiche che nel cit. articolo vengono messe a nudo in modo minuzioso);
  • l’eliminazione di avverbi ritenuti ridondanti (compare nell’elenco l’avverbio “illegittimamente”, soppresso in tema di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ma – “curiosamente” – non l’avverbio “abusivamente” in tema di inquinamento ambientale, che viceversa aveva creato un enorme problema interpretativo);
  • nuove pene accessorie;
  • l’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i delitti colposi di inquinamento e disastro ambientale.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it