D.U.V.R.I. e Rischi Interferenziali In Cantiere

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L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.

Cosa si intende per rischi interferenziali?

Si intende per “Interferenza” quella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Sono quindi rischi da interferenza tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Attenzione: non sono però rischi interferenti quelli propri del Datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

D.U.V.R.I.: significato

Si intende allora per DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) il piano di coordinamento delle attività, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza dovute alle attività delle imprese o dell’impresa coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

Documento D.U.V.R.I.: chi lo redige?

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d’appalto, d’opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26.

Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenze: quando è obbligatorio?

Negli affidamenti ad operatori economici di  attività da svolgere all’interno delle aziende, l’articolo 26, comma 3, del D.Lgs.  81/08 dispone, con alcune eccezioni, l’obbligo del coordinamento da parte del datore di lavoro  committente mediante la redazione del DUVRI per l’analisi e la riduzione al minimo dei rischi da interferenza.

Il PSC

Nel caso le attività rientrino nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08, ovvero nel caso di lavori edili o di ingegneria civile, qualora si preveda l’impiego di più imprese esecutrici anche non contemporanee, la norma speciale dispone che il coordinamento ai fini della sicurezza sia affidato ai cosiddetti coordinatori della sicurezza (CSP in fase di progettazione e CSE in fase di esecuzione).

In questo caso il documento da questi redatto o aggiornato nel quale sono presi in considerazione anche i rischi da interferenza è il PSC, acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DUVRI e PSC nell’attività di cantiere

Nel cantiere all’interno di aziende con redazione del PSC se e quando si deve redigere anche il DUVRI?

Quando opera l’esonero dalla redazione del DUVRI?

In base all’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 81/08 l’accettazione del PSC e la redazione del POS (piano operativo di sicurezza) da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esonerano dalla scrittura del DUVRI per il singolo cantiere interessato, da parte del soggetto tenuto a farlo (normalmente il datore di lavoro delle imprese affidatarie).

Ma l’esonero dalla redazione del DUVRI, quando applicabile, si riferisce al “singolo cantiere” e non all’intera azienda committente. Quindi per le attività degli operatori non interessati direttamente ai lavori del cantiere, non essendoci l’accettazione del PSC, né la redazione del POS, la redazione del DUVRI è prevista da parte del datore di lavoro committente.

Quando si procede alla redazione del DUVRI nonostante il PSC?

L’esonero non opera nel caso  delle mere forniture di materiali e/o attrezzature: in questo caso non è redatto il POS dai fornitori, e il DUVRI punta a risolvere le dinamiche interne al  cantiere dei rischi interferenziali, in un grado di dettaglio sicuramente maggiore rispetto al PSC.

DUVRI e PSC: due atti complementari

Spiega G.Semeraro (in riv. Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.4/2020) che quando si costituisce un cantiere all’interno di  un’azienda si parte dal presupposto che sia già presente il DUVRI aziendale, nel quale sono analizzati tutti i rischi da interferenza, in riferimento  agli affidamenti in corso di validità ad operatori economici terzi di attività che si svolgono all’interno  della stessa azienda. Pertanto, un “nuovo cantiere” costituisce uno stravolgimento della dinamica interna aziendale regolamentata dal DUVRI corrente. In questi casi il PSC, se richiesto, che ha come base di riferimento il DUVRI corrente, provvede ad integrare l’analisi dei rischi da interferenza, in considerazione delle attività che si andranno a svolgere nel cantiere.

E allora, i due documenti non sono sovrapponibili tra loro, ma sono del tutto complementari.

DUVRI e PSC: quando aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza?

È dunque necessario integrare il DUVRI corrente alla luce del PSC e dell’obbligo di aggiornamento continuo previsto dal comma 3 dell’articolo 26 del TUS?

  • Laddove l’analisi dei rischi interferenziali del PSC e il relativo flusso di trasmissione delle sue misure di  prevenzione e protezione a tutti gli operatori economici interessati – anche se non direttamente coinvolti nei lavori del cantiere – diano sufficienti garanzie circa l’efficace gestione di tutti i rischi da interferenza, non sarà necessario l’aggiornamento del DUVRI aziendale: il PSC costituisce aggiornamento adeguato del DUVRI, in tal caso.
  • Qualora però alcuni rischi da interferenza esulino dalle competenze del CSP e successivamente del CSE, allora il datore di lavoro committente dovrà i aggiornare temporaneamente (per la durata dei lavori edili o di ingegneria civile) anche il DUVRI aziendale, includendo i rischi da interferenza non considerati nel PSC e provvedendo agli adempimenti conseguenti per l’attuazione delle relative misure prevenzionistiche e protezionistiche da parte di una platea di soggetti più ampia rispetto a quella del cantiere (Semeraro).

Ciò che dunque conta è l’adeguatezza dell’azione di prevenzione e protezione in grado o meno, di eliminare o ridurre al minimo accettabile i rischi da interferenza nel cantiere e nel contesto aziendale influenzato dal cantiere stesso.

DVR E DUVRI

Il DUVRI va distinto dal DVR, perché:

  • ha una finalità di gestione delle interferenze dei lavori affidati a terzi;
  • non ha finalità di valutazione dei rischi del lavoro propri delle imprese coinvolte (le quali, ovviamente, debbono avere il proprio DVR).

Questa conclusione è sottolineata, in particolare, da Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2013, n. 2285. La sentenza argomenta come tale adempimento può essere delegato dal datore di lavoro a terzi (ad esempio, a un dirigente o anche ad un preposto); a differenza del DVR che è obbligo a solo carico del datore di lavoro (articolo 17, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008).

Il DUVRI non è espressione di una completa valutazione dei rischi ma dovrà:

  • considerare i rischi interferenziali del lavoro;
  • indicare quali misure siano necessarie per gestire tale interferenza.

Trattasi di uno strumento non di tipo programmatico ma assolutamente operativo. Come tale va progettato e realizzato, con la precisazione che esso va adattato al mutare delle situazioni di interferenza delle lavorazioni che vanno considerate dalle parti coinvolte dai lavori, servizi e forniture.

DUVRI e POS

Mentre il DUVRI è emesso dal datore di lavoro committente nei così detti appalti interni alle aziende, Il POS, Piano Operativo di Sicurezza, è redatto dalle imprese affidatarie e dalle imprese esecutrici, anche di tipo familiare e fino a 10 dipendenti. Non è tenuto alla redazione del POS il lavoratore autonomo. Inoltre non è tenuto alla redazione del POS chi effettua mera fornitura di materiali ed attrezzature.

Mente per quello che riguarda il DUVRI il destinatario è il fornitore e il personale del datore di lavoro committente, per quello che riguarda il POS:

  • l’impresa affidataria è tenuta a verificare la congruenza del POS delle imprese sub affidatarie con il proprio POS
  • il CSE è chiamato a verificarne l’idoneità e la coerenza del POS con il PSC
  • le imprese sono chiamate ad applicane i contenuti
  • il CSE è chiamato a verificare l’attuazione in cantiere delle disposizioni in esso contenute

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