In Gazzetta il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass-SCUOLE” che detta “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” a partire dal 1°Settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Nell'articolo
I punti principali del DL n.111/2021
Il Decreto Green Pass regola:
- il ritorno a scuola in presenza (salvo situazioni di emergenza epidemiologica) e introduzione di misure di sicurezza minime quali obbligo del Green pass per personale scolastico e universitario e studenti universitari;
- Obbligo del Green pass per alcuni mezzi di trasporto con alcune deroghe;
- Eventi sportivi: aumento del 35% del limite di capienza.
Con la LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state introdotte diverse novità nel testo del DL 111/2021 che, a sua volta, modifica il DL 52/2021. Le segnaliamo in corsivo
Certificati Verdi – Green pass, quanto dura?
In sede di conversione è stata introdotta una modifica nuova all’art. 9 del DL 52/2021 in materia di validità della certificazione verde che ha una validità di:
- quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido
- settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare.
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
In base al Decreto Green Pass la misura è derogabile esclusivamente
- in singole istituzioni scolastiche
- o in quelle presenti in specifiche aree territoriali
- e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Scuole e Green Pass, cosa cambia dal 1° Settembre 2021?
Dal 1° Settembre il Green pass sarà obbligatorio
- per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;
- per gli studenti universitari“, sempre che seguano le lezioni in presenza;
- allievi delle “istituzioni di alta formazione musicale e coreutica;
- coloro che svolgono attività di altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
Sono esclusi dall’obbligatorietà di Green pass tutti gli studenti minorenni.
Le misure di sicurezza minime per scuole e università
Il Decreto Green Pass pone:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
- le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- All’art. 1 del DL 111/2021 convertito si aggiunge la lettera ((a-bis) che impone l‘obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di tipo FFP2 o FFP3), sulla base della valutazione del rischio, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado.
- vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
- maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Trasporti: cosa cambia dal 1° Settembre 2021?
Dal 1° settembre il DL Green Pass introduce nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto ma il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
Su quali mezzi pubblici serve il Green Pass per i mezzi di trasporto?
Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
Su quali mezzi pubblici non serve il Green Pass?
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass:
- mezzi del trasporto pubblico locale, sia nelle regioni in zona bianca sia in zona gialla fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. La capienza massima di autobus e treni locali sarà pari all’80% del totale dei posti disponibili.
- I taxi e le auto blu (i noleggi con conducente) sono considerati traporti locali e quindi non servirà esibire il certificato europeo per salire a bordo.
A chi non si applica l’obbligo del Green Pass sui mezzi pubblici?
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi, esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Eventi sportivi e di pubblico spettacolo
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35% a partire dal 7 agosto 2021.
Per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – la novità della Legge di conversione
La conversione in Legge del DL n.111/2021 all’art. 2 bis, introduce un art. 4 bis all’articolo 4 del DL n.44/2021, che prevede i limiti alla responsabilità penale in ambito sanitario, che estende l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (salvo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale).
L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Obblighi dei responsabili di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
I responsabili delle strutture, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni dovranno assicurare il rispetto delle regole e l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie.
La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
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