Luogo di lavoro: cos’è e dove si trova, gli orientamenti giurisprudenziali

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In questo contributo tratto dall’articolo “La nozione di luogo di lavoro fra rischio e competenza” di C. Valbonesi su rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro (Agosto 2021) trattiamo la nozione di luogo di lavoro ed i principali orientamenti giurisprudenziali volti alla sua corretta identificazione.

Il luogo di lavoro rappresenta tanto lo scenario di attuazione delle norme prevenzionistiche quanto, lo scenario dell’infortunio. 

Cercheremo pertanto di comprendere, attraverso l’ausilio della giurisprudenza i contorni della nozione di luogo di lavoro.

Il luogo di lavoro: la nozione, cosa dice la giurisprudenza

Dobbiamo partire da un assunto di base sul quale fa perno la giurisprudenza maggioritaria: “dove c’è lavoratore, c’è luogo di lavoro”. 

Occorre domandarsi da subito se davvero questa equazione possa dirsi pienamente condivisibile oppure se celi forzature concettuali che non giovano né alla tenuta del sistema né ai diritti del lavoratore.

Luogo di lavoro: qualsiasi spazio dove il lavoratore si trova ad operare

La seconda tesi parrebbe confermata da quel copioso novero di pronunce che attribuisce lo status di luogo di lavoro a qualsivoglia spazio dove un lavoratore si trovi ad operare, anche in via del tutto casuale.

Così sembra essere accaduto nel caso di un lavoratore che si era procurato gravi lesioni ponendo accidentalmente la gamba in una fossa biologica, sita in uno spazio condominiale adiacente al luogo nel quale stava operando. Stante la mancanza di spazio per accatastare i materiali, l’operario aveva deciso di servirsi temporaneamente e di sua iniziativa di quel diverso spazio libero dove poi era occorso l’infortunio. Nel confermare la condanna del datore di lavoro dell’infortunato la Cassazione statuisce che “la norma generale di cui all’art. 15 d.lgs. 81/2008 impone alla figura datoriale di valutare tutti i rischi presenti nel logo di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati”.

Cass. pen. sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14270.

Area di lavoro trasformata in luogo di lavoro

Gli fa eco altra sentenza, di poco precedente, nella quale al datore di lavoro si ascrive la violazione dei precetti di cui agli art. 63 del d.lgs. 81/2008 e 590 del Codice penale perché un operaio si era procurato lesioni gravi cadendo da una struttura leggermente rialzata che serviva per appoggiare il piano di scarico dei camion. Sebbene il ricorrente si fosse difeso asserendo che quel piano, leggermente sopraelevato, non costituiva piano di lavoro giacché si trattava di luogo deputato al carico e scarico di merci automatizzato, la Suprema Corte ha confermato la sua penale responsabilità giacché dalle risultanze probatorie del giudizio di merito era emerso che il lavoratore infortunato aveva utilizzato quel luogo per realizzare degli imballaggi.

La decisone del lavoratore di utilizzare quello spazio in modo difforme dalla sua destinazione e dalle prescrizioni del datore, aveva comunque trasformato l’area in “luogo di lavoro”.

Cass. pen. sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 5900..

Luoghi di lavoro nei luoghi abituali di vita

Di non minore impatto sono le affermazioni di altra sentenza la cui portata induce tutti noi a riconsiderare la natura dei luoghi nei quali abitualmente svolgiamo la nostra vita.

In seguito ad un sopralluogo, eseguito presso un condominio, venivano riscontrate violazioni della normativa (assenza della segnaletica) di sicurezza in relazione all’impianto di distribuzione del gas “Gpl” e al serbatoio interno interrato nelle vicinanze dei contatori privati. Del serbatoio, posto all’interno di un’area condominiale, era stato ritenuto gestore il legale rappresentante della società distributrice del gas. L’area dove era sito era stata valutata quale pertinenza aziendale della stessa ditta.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso contro la sentenza di condanna, la Suprema Corte ha affermato che alla luce delle prescrizioni dell’art. 62 del d.lgs. 81 2008 “ogni spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso si accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, potendo dunque rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalla finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa.

Cass. pen. sez. IV, 7 novembre 2019, n. 45316

Sopralluoghi e luoghi di lavoro temporanei

La portata applicativa di una tale sentenza appare di facile comprensione così come lo era stata, in precedenza, la statuizione della Suprema Corte che aveva confermato la condanna a carico del legale rappresentante di una società per l’infortunio di un soggetto appartenente ad una ditta esterna di trasporti il quale, durante un sopralluogo per lo smontaggio di un frigorifero, era caduto dalla scala dove era salito per verificare l’aggancio al muro di un frigorifero. Nel contestare la violazione delle disposizioni antinfortunistiche, la Cassazione stabilisce come non vi sia dubbio che “lo stabilimento e i manufatti della (Omissis), fossero diventati per il N. luogo di lavoro, sia pure per il breve lasso di tempo necessario per eseguirvi gli accertamenti commissionatigli dal datore di lavoro […]”

Cass. pen. sez. IV, 18 maggio 2011, n. 19553. I principi della sentenza in esame sembrano richiamati anche dalla più recente cass. pen. sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12158, in DeJure

Luogo di lavoro: un concetto estemporaneo

Dalla giurisprudenza costante e maggioritaria si desume, dunque, come il concetto di luogo di lavoro sia estemporaneo, provvisorio, determinabile ex post e financo non legato a specifici poteri di vigilanza e intervento esercitabili da parte e del soggetto gravato da responsabilità.

Davanti ad un quadro di tal fatta un chiarimento appare opportuno: il problema s’intende strutturalmente diverso rispetto alla riflessione che tocca le coordinate giuslavoristiche di talune tipologie di impiego che, per loro natura, presuppongono una attuazione all’interno di una nozione di luogo di lavoro necessariamente diffusiva. Pensiamo ai lavoratori delle Forse Armate, dei Vigili del Fuoco e di tutte quelle professionalità deputate a svolgere le proprie mansioni in un contesto necessariamente dinamico.

Al di fuori di questo ristretto ambito, tuttavia, la questione della torsione del concetto di luogo di lavoro in funzione incriminante appare di stringente attualità e deve essere fronteggiata con strumenti interpretativi in grado di neutralizzarle.

Per approfondire sulla nozione di luogo di lavoro sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

La nozione di luogo di lavoro fra rischio e competenza
di C. Valbonesi (avv. Foro Firenze)
rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro (Agosto 2021)

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