Green Pass obbligatorio: chi lo verifica? Ne parliamo con Stefano Massera

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A breve distanza dalla pubblicazione del DL Green Pass e Imprese, approvato ieri dal Governo, che ha sancito l’estensione della obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, abbiamo chiesto a Stefano Massera, esperto di Salute e sicurezza sul lavoro e Direttore di Istituto Informa, un commento sui contenuti del Decreto.

In particolare abbiamo chiesto al nostro Esperto chi si occuperà praticamente della verifica sul Green Pass sui luoghi di lavoro privati e pubblici, come verrà investito di questo compito e cosa dovrà fare il datore di lavoro (pubblico e privato) per essere in regola con le nuove disposizioni, a partire dal 15 ottobre 2021.

Chi verifica il Green Pass in azienda e come incaricarlo

Il nuovo DL approvato dal Governo prevede l’estensione del Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre 2021: il datore di lavoro dovrà occuparsi delle verifiche o individuare con atto formale una persona deputata a tale controllo.

Quale delle figure della sicurezza può essere il soggetto deputato al controllo?


Ci muoviamo nel campo delle interpretazioni ma possiamo fare delle considerazioni che derivano sempre e comunque dal decreto legislativo 81, che continua essere il grande assente di questi provvedimenti di legge.
La funzione del controllo e della sorveglianza dell’applicazione delle misure ricade in prima battuta sul datore di lavoro. In realtà più strutturate questo obbligo può essere declinato nella catena gerarchica a soggetti con poteri e capacità adeguati. Per questo principio generale la figura da destinare al controllo del green pass è da individuare in prima battuta tra i dirigenti e il subordine tra i preposti.
Non credo sia possibile sostenere che un lavoratore senza quel tipo di formazione abbia le capacità e poteri adeguati che sono necessari per il combinato disposto dell’81 e di questi nuovi decreti alla funzione di controllo del green pass.

Nel Decreto-Legge approvato si parla di un “atto formale” di investitura del ruolo di verificatore. Quale formazione minima deve avere il futuro incaricato, penso in particolare alle norme a tutela della privacy del dipendente?


All’interno di quell’atto formale dovranno essere indicate le regole per la tutela dei dati personali; ma in questo caso abbiamo già a disposizione un parere del garante della privacy che stabilisce la possibilità di controllo senza conservazione del dato.

Quale forma dovrebbe avere l’atto formale di investitura al ruolo di verificatore del Green pass?


Secondo la mia personale interpretazione, per una maggiore coerenza con le indicazioni dell’81 è bene che questo atto con il quale il datore di lavoro in carica a una funzione così importante abbia tutte le caratteristiche della delega: data certa, accettazione da parte dell’incaricato e pubblicità. Non credo sia una funzione che richieda poteri di spesa, ma il datore deve documentare di aver messo a disposizione il tempo e le risorse necessarie per assolvere a questo compito.

Lavoratore senza Green pass e/o in Smart working

Cosa succede se un lavoratore accede al luogo di lavoro senza Green Pass?


Rimane aperta la questione della conservazione del dato di colui che accede al luogo di lavoro senza Green pass e che per questo motivo deve essere segnalato alla prefettura con tempi e modalità distinte per il settore pubblico e privato.
Probabilmente su questo specifico aspetto ci sarà un ulteriore parere del garante della privacy; in assenza di quel parere, a oggi sembra difficile conservare e trasmettere quell’informazione da parte del datore di lavoro o del suo incaricato.

Si parla nel decreto di controlli del Green Pass all’accesso dei luoghi di lavoro: come si concilia questa previsione con chi attualmente svolge o sceglie di svolgere il lavoro in Smart Working?


Invito a considerare che tutti gli obblighi relativi al Green pass sono subordinati all’accesso nel luoghi di lavoro. Con questa finezza il legislatore ha voluto lasciare aperta la possibilità al datore di lavoro di aggirare i controlli nei confronti di coloro che sono in smart working.

Quindi, se io datore di lavoro fossi a conoscenza di avere nel mio organico un no-vax convinto, potrei anche decidere, per evitare problemi, di lasciarlo in smart working fino al 31 dicembre del 2021?


Questa è sicuramente una possibilità ma è anche vero che un approccio del genere genererebbe malumori tra tutti gli altri che hanno corso il rischio facendosi il vaccino perché si sono allineati per tempo alle disposizioni governative. In ogni caso al risposta è sì: il lavoratore in smart working non accede ai luoghi e quindi non è soggetto ai controlli sul green pass, sempre che per le sua mansioni non acceda ad altri luoghi di lavoro, come è i caso dei docenti di corsi di formazione.

Green Pass obbligatorio: doveri del datore di lavoro pubblico e privato, cosa cambia dal 15 ottobre

Alla luce del Decreto legge appena approvato quali sono gli adempimenti che un datore di lavoro pubblico deve considerare a partire dal 15 ottobre 2021?


Gli adempimenti previsti nel nuovo decreto legge sul green pass (a seguito delle previste modifiche e integrazioni al DL 52/21) sono: per il settore pubblico (si veda l’elenco dei soggetti che appartengo ad un’Amministrazione Pubblica nel D.Lgs 165/2001 e l’art. 9 quinques del decreto legge in arrivo)
1.            Dal 15 ottobre tutti i lavoratori sono obbligati a possedere/esibire il green pass ai fini dell’accesso
2.            L’obbligo si applica anche a chi svolge formazione o volontariato presso gli stessi luoghi
3.            L’obbligo non si applica a chi esentato dal vaccino a seguito di certificazione medica
4.            I controlli sono disposti dal datore di lavoro del luogo di lavoro e dai rispettivi datori di lavoro delle imprese esterne
5.            Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiscono le modalità per il controllo e individuano un soggetto incaricato dei controlli
6.            Gli inadempienti sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari, sono sospesi dal quinto giorno di assenza e perdono la retribuzione del periodo di assenza fino al cessare dello stato di emergenza
7.            Il soggetto che accede senza certificazione è punito con sanzione da 600 a 1500 € (erogata dal Prefetto)
8.            Ci sono eccezioni per titolari di cariche elettive.

Quali invece gli adempimenti che un datore di lavoro del Settore privato deve adempiere a partire dal 15 ottobre, ai sensi del nuovo Decreto?


1.            Dal 15 ottobre tutti i lavoratori sono obbligati a possedere/esibire il green pass ai fini dell’accesso
2.            L’obbligo si applica anche a chi svolge formazione o volontariato presso gli stessi luoghi
3.            L’obbligo non si applica a chi esentato dal vaccino a seguito di certificazione medica
4.            I controlli sono disposti dal datore di lavoro del luogo di lavoro e dai rispettivi datori di lavoro delle imprese esterne
5.            Entro il 15 ottobre i datori di lavoro defiiscono le modalità per il controllo e individuano un soggetto incaricato dei controlli
6.            Gli inadempienti sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari, sono sospesi e perdono la retribuzione per il periodo di assenza fino al cessare dello stato di emergenza
7.            La sospensione è comunicata al lavoratore; le imprese al di sotto dei 15 dipendenti possono temporaneamente sostituire il lavoratore
8.            Il soggetto che accede senza certificazione è punito con sanzione da 600 a 1500 € (erogata dal Prefetto).

Segnaliamo che il 23 settembre R.Guariniello tornerà a parlare di Green Pass e risvolti per le aziende per Istituto Informa in una nuova edizione del Seminario, dopo il successo della giornata del 9 settembre scorso.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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