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Sospensione attività imprenditoriale: quando scatta? chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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L’Ispettorato nazionale del lavoro torna con la Circolare n.4/2021 a fornire chiarimenti sul DL Fiscale (vedi le modifiche punto per punto) (in attesa di conversione), dopo quelli (della Circolare n.3/2021 del 9 novembre) sulle modifiche imposte al Testo Unico di Sicurezza (in particolare l’art.14, come abbiamo visto).

Obiettivo della circolare è uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione, e scrive l’Ispettorato, “con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione del DL Fiscale”.

Nella Circolare si elencano le nuove fattispecie di sospensione dell’attività (come introdotte nel TUS dal Decreto Fiscale) e si specificano le condizioni che fanno scattare la sospensione; INL si sofferma in particolare sugli inadempimenti in materia di formazione.

Vediamo di seguito tutti i chiarimenti forniti dall’Ispettorato e ricordiamo l’appuntamento del 16 dicembre 2021 con il corso di formazione dell’Istituto informa dal titolo: Le modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”: Cosa cambia con il nuovo Decreto Fiscale a cura di R.Guariniello .

Nell'articolo

Circolare INL 4/2021: quali chiarimenti dall’Ispettorato nazionale del lavoro?

Oggetto della Circolare INL sono ora le diverse tipologie di violazioni in materia di salute e sicurezza contenute nel nuovo Allegato I del d.lgs.81/2008 (come modificato dal DL Fiscale), e le condizioni che farebbero scattare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per ciascuna di esse.

INL ricorda comunque che il personale ispettivo adotterà anche provvedimenti di prescrizione obbligatoria (Artt. 20e ss. del d.lgs. 758/1994), salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Il provvedimento di sospensione scatta solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR (art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008).In di DVR custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione scatta alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, così da permettere al datore di lavoro di provvedere all’eventuale esibizione.

La sospensione viene annullata se il DVR riporta certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Il provvedimento di sospensione scatterebbe nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (resta salva la prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo).

Ai fini della revoca del provvedimento si dovrà esibire il Piano.

Mancata formazione ed addestramento quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Secondo INL il provvedimento di sospensione va adottato solo quando non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata e sia prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento, ovverosia nelle seguenti circostanze:

  •  Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  •  Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  •  Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  •  Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
  • Movimentazione manuale: INL indica che la sospensione per mancata formazione specifica scatta una volta verificata la mansione effettivamente svolta dal lavoratore

La revoca del provvedimento è prevista dietro dimostrazione della prenotazione della formazione.

Sospensione per mancata formazione: il lavoratore può lavorare?

In caso di sospensione il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento, dietro produzione della documentazione ciò attestante da parte del trasgressore.

Cosa succede nel caso di lavoratori irregolari non formati?

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, la sospensiva per mancata formazione/addestramento si può contestare nel caso in cui i lavoratori risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento.

In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TULS e della visita medica, ove obbligatoria.

INL aggiunge a questo proposito che in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all’art. 37 TULS.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

INL chiarisce che la sospensione va adottata nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (resta salva prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo).

Come revocare la sospensione?

Per la revoca del provvedimento si dovrà esibire la documentazione inerente alla costituzione del servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta.

 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

La sospensione scatta solo nel caso in cui non sia stato elaborato il documento (art.. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il e art.89, comma 1 lett. h) TUSL). La prova dell’elaborazione del documento desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

La sospensione trova applicazione esclusivamente, specifica INL, quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al  lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, ipotesi diversa dai casi nei quali i lavoratori non li abbiano utilizzati.

E in caso di Mancanza di protezioni verso il vuoto?

La sospensione scatta quando le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

La sospensione scatta quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Lavori in prossimità di linee elettriche e in presenza di conduttori nudi in tensione quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

INL specifica che in entrambi i casi la sospensione scatta in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, ovvero quando i lavoratori operino

  • a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX;
  • non in conformità alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Secondo INL ai fini della sospensione deve rilevare l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), o il loro mancato funzionamento.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Scatta la sospensione se si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi, quindi, spiega INL, in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Quali sono le fattispecie che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in base all’Allegato I del Testo unico di Sicurezza

Il DL Fiscale aggiorna l’Allegato I del TUS importando una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva.

FATTISPECIEIMPORTO DELLA SANZIONE
1Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischiEuro 2.500
2Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazioneEuro 2.500
3Mancata formazione e addestramentoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileEuro 3000
5Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS)Euro 2.500
6Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’altoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoEuro 3000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoEuro 3000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3000
10|Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Euro 3000
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloEuro 3000
ALLEGATO I al TUS (come modificato dal DL FISCALE (all.1 del DL 146/21)
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

Aggiornati sulle novità del DECRETO FISCALE in materia di Sicurezza sul lavoro!

Istituto Informa organizza il prossimo 19 novembre e il 16 dicembre 2021, il corso:

Le modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”: Cosa cambia con il nuovo Decreto Fiscale

(D.L. 21/10/2021, n. 146)

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
INFORMA- Roma.

L’incontro, attraverso la puntuale risposta ai quesiti dei partecipanti, vuole illustrare tutte le modifiche introdotte dal nuovo decreto, che ha l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurare un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni prevenzionistiche.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).

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Mail: a.mazzuca@insic.it

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it