Pubblicata sul sito del Consiglio nazionale degli Ingegneri la Circolare CNI n. 836/XIX del 01 febbraio 2022 che, in materia di emergenza Covid-19 fa il punto sulle scadenze della validità degli atti di prevenzione incendi (certificati, permessi, etc) e in materia di aggiornamento antincendio dei professionisti antincendio stabilendo una proroga della validità degli atti fino a 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza.
Nell'articolo
Atti di prevenzione incendi: validità e scadenze
Ricorda il CNI che con la circolare CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021 e con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si stabiliva il prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (dunque, il 29 giugno 2022).
Aggiornamento dei professionisti antincendio: scadenza 2022
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (dunque, il 29 giugno 2022).
Come calcolare la durata dei quinquenni di aggiornamento dei professionisti antincendio
In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento il CNI rettifica quanto affermato in una precedente circolare e chiarisce che:
a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.
ANPA: come funziona? Il rinnovo automatico delle scadenze dei professionisti iscritti
Il CNI ricorda agli Ingegneri che per agevolare il lavoro delle segreterie degli Ordini in vista della scadenza del 29 giugno 2022, è imminente il varo definitivo della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) già prima di giugno 2022.
La piattaforma realizzerà una gestione più agevole ed automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, le nuove date di scadenza dei quinquenni di riferimento: le scadenze potranno essere gestite automaticamente dal sistema, senza impegno a carico degli Ordini.
Come organizzare la formazione e l’aggiornamento dei professionisti dell’antincendio?
Istituto informa organizza corsi specifici per la formazione degli operatori antincendio: dal ruolo del responsabile della sicurezza antincendio, alla formazione per gli addetti antincendio in base al recentissimo Decreto GSA (Decreto 2/9/2021), uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.
Inoltre, sempre da Istituto Informa i percorsi di formazione più specifici per il manager dell’Antincendio.
Immancabile anche il corso di formazione sul rischio incendio alla luce del Codice di prevenzione incendi e sugli aspetti di riforma della sicurezza antincendio proprio alla luce della prossima abrogazione del DM 10 marzo 1998.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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