Entro il 31 agosto 2023 gli Stati dovranno adeguarsi alle modifiche apportate alla Direttiva 2011/65/UE (sulle sostanze pericolose nelle AEE) da parte della DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/171 (in GU L 24 del 26 gennaio 2023) per quanto riguarda l’esenzione dal divieto dell’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo per questi sistemi di pompaggio.
A partire dal 1° settembre 2023, dunque, entreranno in vigore le modifiche apportate dalla DIRETTIVA DELEGATA all’allegato II della direttiva 2011/65/UE e l’uso del cromo esavalente come agente corrosivo sarà possibile in determinate concentrazioni. e fino al 2026
Nell'articolo
Cosa prevede la direttiva 2011/65/UE
La direttiva 2011/65/UE impone (art.4) agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.
La Direttiva ROHS:
- all’allegato I indica le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate
- all’allegato II le sostanze oggetto di restrizione, fra cui compare il cromo esavalente;
- all’allegato III le applicazioni esentate dalle restrizioni;
La Modifica della Direttiva Delegata 2023 riguarda quindi l’allegato III, ove viene inserita la voce del cromo esavalente fra le sostanze per cui vale l’esenzione dal divieto d’uso.
All’allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserita la seguente voce 9 a)-III:
«9 a)-III | Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua | Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026.» |
Approfondisci sulle modifiche alla Direttiva ROHS e le restrizioni ed esenzioni
Como esavalente: domanda di esenzione del suo uso nelle pompe di calore ad assorbimento a gas
Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione dell’uso del esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas che rientrano nella categoria 1 «grandi elettrodomestici» dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. Queste caldaie, specifica la Commissione offrono una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle caldaie a condensazione e porterebbero ad una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio.
Pompe di assorbimento a gas: non è possibile sostituire il cromo esavalente
La valutazione della domanda di esenzione ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l’uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti.
Pompe di assorbimento a gas: perché non conviene sostituire il cromo esavalente
Pertanto, la sostituzione del cromo esavalente in questo caso, avrebbe impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori maggiori dei benefici, scrive la Commissione. Non sarebbero stati riscontrati motivi per i quali la concessione dell’esenzione indebolirebbe la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
Utilizzo del Cromo esavalente: in quale concentrazione è ammesso
La Commissione sostiene che è considerata sufficiente ai fini dell’esenzione richiesta, una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante.
La Commissione specifica anche che le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l’uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni: pertanto, l’esenzione dal divieto di utilizzo del Cromo VI come corrosivo per le pompe a gas scadrà il 31 dicembre 2026.
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