Codice Protezione civile

Il Codice di Protezione Civile: come cambia la gestione delle emergenze

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Il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, (qui il testo coordinato Normattiva), denominato Codice della Protezione Civile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 con l’obiettivo di rafforzare l’azione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, con particolare attenzione al sistema policentrico che lo costituisce ed ai soggetti che sono incaricati di attuarlo.

Si tratta di una riforma delle funzioni del sistema nazionale di protezione civile, delle regole relative alla previsione e la prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze.

Cosa contiene il Codice di protezione Civile?

Nel Codice di protezione civile si definiscono le finalità, le attività e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Per attività si intendono tutte le azioni volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.

Quali attività vengono regolate nel Codice di Protezione civile?

Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione (strutturale e non strutturale) e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Gestione emergenze: cosa prevede il Codice di protezione civile

L’aggiornamento delle norme del Sistema di protezione civile opera una armonizzazione ed una generale semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste per la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.

Inoltre, la nuova disciplina realizza:

  • un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti i soggetti locali;
  • una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di Protezione Civile e un efficace raccordo a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della Protezione Civile;
  • il potenziamento dei sistemi di allertamento;
  • la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di Protezione Civile;
  • il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le funzioni ed i compiti attribuiti a ciascuno dei soggetti nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, adeguando l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza dell’Italia al Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione europea.

Codice di protezione civile: articoli e struttura

Il provvedimento consta di 50 articoli. Si distinguono diversi gruppi di disposizioni:

  • Il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione civile (art. 1), le attività di protezione civile (art. 2), l’articolazione del Servizio nazionale (art. 3) e le sue componenti (art. 4), le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5) e delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6), i tre tipi di eventi emergenziali di protezione civile (art. 7).
  • Il secondo gruppo di disposizioni disciplina le funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 8), del Prefetto (art. 9), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 10), delle regioni, delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta (art. 11), nonché dei comuni nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile (art. 12).

Coordinamento degli interventi di protezione civile

  • Un terzo gruppo riguarda il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative (elencate nell’art. 13),si fa quindi riferimento al Comitato operativo nazionale della protezione civile (art. 14). All’art. 15 si prevede l’emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare, sul piano tecnico, l’indirizzo unitario per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile;
  • Un quarto gruppo di disposizioni riguarda le attività per la previsione e prevenzione dei rischi: il provvedimento individua diverse tipologie dei rischi di protezione civile (art. 16), disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale (art. 17) e la pianificazione di protezione civile (art. 18), nonché le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale (art. 19) e l’individuazione dei centri di competenza (art. 21). Si specifica il ruolo di organo di consulenza tecnico scientifica della Commissione grandi rischi (art. 20), e le azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile per la riduzione dei rischi (art. 22).
  • Relativamente alle attività del Servizio Nazionale di protezione civile, l’articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l’integrità della vita e dei beni primari. L’articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. L’articolo 25 disciplina la predisposizione e l’emanazione delle ordinanze di protezione civile, mentre l’articolo 26 dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell’ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

Attività e partecipazione al Servizio di prevenzione civile

Si segnalano poi altri articoli di carattere più specifico:

  • la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero e al meccanismo unionale di protezione civile (art. 29),
  • l’utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (art. 30)
  • la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile (artt. 31, 36 e 38), anche al fine di qualificare il volontario di protezione civile (art. 32)
  • l’iscrizione obbligatoria degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile, o delle altre forme di volontariato organizzato, nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (artt. 33 e 34
  • la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile (art. 35) e i contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore (art. 37).
  • i benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile (art. 39), le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile (art. 40), le modalità di mobilitazione e coordinamento dell’intervento dei volontari nei casi di emergenza (art. 41), nonché il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (art. 42).
  • L’operatività Fondo per la protezione civile (le misure e gli strumenti finanziari per l’esercizio delle attività di protezione civile), il Fondo per le emergenze nazionali (art.44) e il Fondo regionale di protezione civile (art.45). L’articolo 46 riguarda gli strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile, quali il personale e gli operatori del Servizio nazionale di protezione civile. 

Codice di protezione civile: aggiornamenti

Con DIRETTIVA 7 dicembre 2022 (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2023) la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ha poi indicato le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e gli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna in integrazione del Codice di Protezione civile (Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

Con recente DIRETTIVA 7 febbraio 2023 il MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE aggiorna la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 che regola il Sistema di Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert, istituito con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it