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Ispezioni nei cantieri: da Accredia il nuovo Regolamento Tecnico per gli Organismi di ispezione

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Accredia ha aggiornato il proprio “Regolamento Tecnico RT-07 – Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni” .

Si rivolge agli organismi accreditati e accreditandi per guidarli nel controllo tecnico in corso d’opera e della verifica dei progetti, e allineare i requisiti alle disposizioni legislative vigenti. L’obiettivo è farli operare efficacemente nel settore delle costruzioni e nelle tipologie ispettive per i quali richiedono l’accreditamento.

Il Regolamento Generale RG-07 è entrato in vigore il 21 febbraio scorso ma prevede un periodo di transizione di 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova revisione.

Il Regolamento Tecnico RT-07

Il “Regolamento Tecnico RT-07 – Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni” identifica chiaramente le caratteristiche che gli organismi di ispezione devono possedere in termini di qualificazione dell’organizzazione, risorse, know-how, impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e documentazione delle indagini.

Definisce requisiti e modalità applicabili per le attività svolte dagli organismi di ispezione, sia in ambito cogente sia in quello volontario

A chi si rivolge il Regolamento Tecnico RT-07

Il nuovo RT-07 riguarda gli organismi di Tipo A, B e C che attualmente possono effettuare in Italia attività di verifica e di controllo, ma con livelli di responsabilità diversi l’uno dall’altro. La tipologia dipende dalla misura della loro indipendenza, che rafforza la fiducia dei clienti nella capacità dell’organismo di eseguire la verifica con imparzialità.

Le novità del Regolamento per le ispezioni nei cantieri di Accredia del 2023

Il documento non è strutturato secondo la numerazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni” e contiene due Appendici (la prima per la verifica dei progetti e la seconda per il controllo tecnico in corso d’opera).

L’Appendice 2 è stata completamente rinnovata, recependo prima di tutto quanto previsto dal Decreto del MISE del 20 luglio 2022, n. 154 sulla polizza indennitaria, che dal  5 novembre scorso, il DM ha introdotto il concetto fondamentale che per assicurare l’operatività della garanzia assicurativa degli immobili, da costruire o in costruzione, è necessario che un controllore tecnico effettui con esito positivo le attività ispettive in corso d’opera, documentate nei rapporti di ispezione.

Dunque, l’attività di controllo tecnico può essere erogata solo da organismi di ispezione di Tipo A.

Quanti sopralluoghi effettuare in cantiere?

L’Appendice contiene anche due tabelle, che specificano in maniera chiara il numero minimo delle ispezioni e la frequenza minima dei sopralluoghi da effettuare per ogni sistema tecnologico o per ogni tipologia di opera oggetto di controllo tecnico. Un aggiornamento finalizzato a rendere omogenea la modalità di esecuzione dell’attività ispettiva da parte di tutti gli organismi di Tipo A.

Sono stati inoltre aggiornati e accorpati nella parte generale tutti i termini e le definizioni, così come i riferimenti legislativi e le normative tecniche inseriti precedentemente nelle Appendici.

Accredia segnala, fra le modifiche, il riferimento esplicito all’esclusione del controllo di opere o parti d’opera già realizzate prima dell’affidamento dell’attività di controllo tecnico, e l’eliminazione di tutti i riferimenti al controllo tecnico su opere parzialmente realizzate o ultimate all’interno del Regolamento. Quindi, il controllo tecnico deve essere erogato nel momento in cui i lavori hanno inizio.

Entrata in vigore del Regolamento RT3

Il Regolamento Tecnico RT-07 contiene disposizioni che permettono agli organismi di ispezione già accreditati di gestire e concludere le commesse di controllo tecnico che presentano opere parzialmente realizzate prima dell’affidamento dell’attività, applicando la precedente edizione di RT-07 (rev. 02) e di adeguare il proprio sistema di gestione ai nuovi requisiti.

Per i nuovi organismi di ispezione e per la gestione delle commesse di controllo tecnico relative a opere in costruzione o da costruire da parte degli organismi già accreditati, si applicherà il nuovo RT-07 rev. 03, dopo la sua entrata in vigore.

Leggi di più sul Regolamento di Accredia.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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Antonio Mazzuca

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