Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, in base al nuovo Codice degli Appalti (il D.Lgs. n.36/2023): conseguentemente, le stazioni appaltanti non qualificate vedranno bloccato il rilascio del CIG (codice identificativo gara). Lo prevede ANAC con comunicato del presidente del 17 maggio 2023.
La qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere operare dal 1° gennaio 2024 con l’entrata in vigore a pieno regime dell’E-procurement, gli appalti totalmente in digitale.
Vediamo a che punto siamo con la qualificazione delle appaltanti, cosa prevede l’obbligo di qualificazione secondo il nuovo Codice e chi è tenuto a iscriversi.
Nell'articolo
Qualificazione stazioni appaltanti: i dati 2024 (maggio ’24)
Sono 4.353 le stazioni appaltanti qualificate in Italia al primo maggio 2024.
Di queste 545 sono centrali di committenza, ossia enti strutturati che gestiscono gare d’appalto per amministrazioni più piccole, o non qualificate. Le amministrazioni convenzionate a centrali di committenza, a maggio 2024, sono 8.630, garantendo quindi una piena operatività del sistema.
Tra le stazioni appaltanti qualificate, ben 1.927 raggiungono il livello massimo di punteggio (L1), ossia possono disporre gare per lavori senza limiti di importo. Per il settore dei servizi e forniture le stazioni appaltanti qualificate al livello massimo SF1 sono 2.517.
Sono questi alcuni dati che spiccano dopo i primi quattro mesi di entrata in piena operatività della digitalizzazione degli appalti.
Leggi la news di ANAC
Qualificazione stazioni appaltanti: i dati 2024 (gennaio ’24)
In base ai dati diffusi dal Report sulla qualificazione delle stazioni appaltanti predisposto da Anac, riguardante i primi sei mesi di attuazione della qualificazione, al 31 dicembre 2023:
- 3.694 stazioni appaltanti si sono qualificate, e in questo numero sono comprese anche le centrali di committenza.
- 8.492 stazioni appaltanti hanno delegato lo svolgimento delle procedure tramite convenzione a una Pubblica amministrazione qualificata oltre a quelle convenzionate con i soggetti qualificati di diritto.
- Oltre 13.000 le amministrazioni pubbliche che dal 2018 hanno operato come stazioni appaltanti eseguendo appalti superiori alle soglie di qualificazione.
C’è una stazione appaltante ogni 2,3 convenzionate. Delle 507 stazioni appaltanti che hanno già almeno un’amministrazione convenzionata le prime cinque per capacità di attrazione hanno convenzionato 2.672 amministrazioni delle 8.492. Sono 26 le stazioni appaltanti qualificate che hanno un solo convenzionato e altre 56 ne hanno due.
Qualificazione stazioni appaltanti: i dati 2023
Riportiamo di seguito i dati aggiornati sul numero di stazioni appaltanti qualificate nel 2023
Qualificazioni stazioni appaltanti novembre 2023: 3.378 stazioni e centrali di committenza
Sono 3.370 le stazioni appaltanti qualificate e centrali di committenza nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (2.887 stazioni appaltanti singole e 483 centrali di committenza).
Oltre l’80% delle centrali di committenza qualificate hanno conseguito il livello massimo di qualificazione. Sono questi i dati Anac al 6 novembre 2023, che fotografano la situazione delle stazioni appaltanti in Italia.
Qualificazioni stazioni appaltanti ottobre 2023: 3.138 stazioni e centrali di committenza
A distanza di tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, ANAC fa un bilancio delle adesioni: sono 3.138 le stazioni appaltanti qualificate, oltre mille i Comuni che hanno ottenuto il via libera (1019).
Il nuovo sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, stabilito dal nuovo Codice degli appalti è requisito obbligatorio per bandire le gare
- di lavori sopra i 500mila euro e quelle
- di servizi sopra i 140mila.
A fine settembre erano 2.613 le stazioni appaltanti qualificate da Anac, cui vanno aggiunti altri 526 soggetti qualificati con riserva, grazie all’abilitazione di diritto concessa a unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni fino al 30 giugno 2023. In tutto 3.138 enti qualificati.
Report Anac sulla qualificazione nei primi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti
Qualificazione stazioni appaltanti dal 1° luglio: cosa dice il nuovo Codice Appalti
In base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.36/2023 articoli 62 e 63, bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti
- di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro,
- di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
Non serve la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacita' di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione. 7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. 9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. 13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta.
ANAC: stazioni appaltanti, cosa cambia dal 1° luglio 2023?
Dal primo luglio per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Chi è tenuto a iscriversi all’elenco stazioni appaltanti ANAC?
Sono tenute all’iscrizione tutte le stazioni appaltanti salvo alcuni grandi soggetti iscritti di diritto (Ministero Infrastrutture, Consip, Invitalia, Difesa Servizi, sono indicati tutti nel Comunicato).
ANAC ricorda che i soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023 dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
Si tratta in particolare di:
-
imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori
di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023; -
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che
assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12
del d.lgs. 36/2023); - Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.
Qualificazione ANAC: quanto dura
L’iscrizione avrà validità biennale.
Qualificazione ANAC: dove fare domanda?
Dal primo giugno sul sito di Anac è attivo il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
ANAC, come fare la domanda per la qualificazione delle stazioni appaltanti?
Per compilare la domanda di qualificazione, ANAC ha predisposto uno schema di domande e risposte, utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.
Istituto l’Elenco ANAC stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti qualificate saranno raccolte in un elenco tenuto, organizzato e aggiornato da ANAC, trimestralmente: conterrà platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti.
Il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso Elenco avvengono a cura del RASA attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti”.
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Contiene il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), dopo che le ipotesi correlate al PNRR e la Legge delega n. 78/2022 ne avevano previsto la formazione e la successiva emanazione entro il 1° aprile 2023
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