In attesa della pubblicazione dell’Accordo di rivisitazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, UNI e INAIL hanno pubblicato la UNI/PDR 149/2023, la “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona” (leggi qui la notizia sui contenuti della Prassi).
L’ha commentata per la rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro, l’avvocato Lorenzo Fantini nell’articolo: “Formazione e videoconferenza: Ecco la prassi di riferimento UNI-INAIL” Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2023. .
L’Avvocato si sofferma sull’attuale quadro normativo in materia di formazione in sicurezza, fa il punto su quanto stabilito prima della prassi relativamente alla “videoconferenza singola” ed alle differenze con la formazione “in e-learning”e una riflessione su come organizzare la formazione in salute e sicurezza, le caratteristiche che essa deve avere per essere pienamente efficace con alcuni richiami alla giurisprudenza di merito.
Di seguito, alcuni passaggi dell’articolo disponibile per l’acquisto sulle pagine di EPC Editore.
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Nell'articolo
Cosa si intende per formazione “qualificata” nel Testo Unico di Sicurezza
il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro fornisce una definizione di “formazione”, qualificata (all’articolo 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 81/2008) come segue: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Formazione in sicurezza: la normativa di riferimento, un quadro complesso
Fantini nell’articolo ricorda che: “Per una ben precisa e consapevole scelta fatta nel 2008 in sede di redazione del d.lgs. n. 81/2008, la regolamentazione della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro è contenuta in Italia non solo nella legge ma anche negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio – sancito dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione – che riserva alla “legislazione concorrente” di Stato e Regioni la: “tutela e sicurezza del lavoro” … .
Inoltre, secondo l’Avvocato, esperto di Sicurezza, emerge un quadro di grande complessità ed eterogeneità della disciplina della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, “aggravato dalla scelta di alcune Regioni di pubblicare provvedimenti (aventi la forma delle delibere, ad esempio) che introducono in singoli territori di riferimento ulteriori e peculiari restrizioni, quali la necessità per i soggetti formatori di essere inseriti in un elenco regionale, anche quando la disciplina nazionale – intesa come regolamentazione di legge ed, eventualmente, contenuta negli Accordi Stato-Regioni – non prevede tale adempimento” … .
Formazione in modalità sincrona: manca una regolamentazione!
Secondo Fantini, in un contesto così tanto – fin troppo – minuziosamente regolamentato, “stupisce che non vi sia una disciplina dedicata alla formazione in videoconferenza “sincrona”, come tale intendendosi un collegamento “diretto” tra discenti e docente, con strumenti informatici ormai largamente diffusi che consentono di utilizzare tale metodologia di riunione “a distanza”. Infatti, esiste ad oggi negli Accordi Stato-Regioni solo la regolamentazione della formazione in e-learning, consentita unicamente per alcune parti della formazione” … .
La Prassi UNI/Pdr 15/2023
Rispetto alla UNI/Pdr 149/2023 pubblicata il 20 luglio, Fantini ricorda che la prassi ha “pieno carattere volontario” e “non costituisce in alcun modo attuazione delle disposizioni di legge o a valenza normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Aggiunge inoltre che “quanto nel documento andrà letto alla luce delle disposizioni che l’Accordo Stato-Regioni – attuativo della disposizione di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, nel testo (già riportato) risultante a seguito della modifica apportata a tale disposizione dalla legge n. 215/2021 – dedicherà alla videoconferenza”.
A riguardo sottolinea infine, che “la prassi di riferimento si sviluppa attraverso un richiamo costante e interessante alle metodologie dei sistemi di gestione, evidentemente sul presupposto che anche il “processo educativo” in cui si sostanzia la formazione (anche quando in videoconferenza) in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere adeguatamente progettato, organizzato ed erogato, esattamente come si conviene al sistema di prevenzione aziendale.”
L’articolo completo è disponibile nella pagina dedicata all’articolo sul sito di EPC Editore, sezione ARTICOLI IN PDF della Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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