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Bonifiche SIN: Linee guida MASE sul principio “Chi inquina paga”

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha prodotto e Linee Guida sull’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, rivolte a tutte le Amministrazioni competenti nell’ambito di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) (di cui all’art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006).

In questo articolo riportiamo i riferimenti alle Linee guida e il significato del Principio europeo alla base della responsabilità ambientale.

Linee Guida sull’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”: a cosa servono?

Si tratta di un documento strategico e fondamentale non solo per le Province e, in generale, per i soggetti competenti ai sensi dell’art. 244, ma anche per il Ministero, il quale ha chiaramente voluto porre “sotto i riflettori” i procedimenti 244 in quanto indispensabili per una gestione efficace dei procedimenti di bonifica nei SIN.

Le Linee guida sono state realizzate dal gruppo di lavoro della Linea L3 della Direzione D.G.U.S.S.R.I del MASE per il rafforzamento della governance ambientale, espressamente voluto dalla Direzione e dal Progetto “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale.

Cos’è il RIGA?

“Mettiamoci in RIGA” e “CreiamoPA sono i due Progetti su fondi comunitari con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha voluto realizzare una strategia complessiva di rafforzamento della capacità amministrativa, dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e della governance multilivello.

Cosa vuol dire “Chi inquina paga?”? Significato

Il principio “chi inquina paga”, quale stabilito nel Trattato di Nizza all’art. 174 ex art. 130/R, del Trattato CE, impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

L’articolo 174 che fissa i principi cui deve essere informata l’azione comunitaria in materia ambientale ovvero:

  • principio di precauzione e dell’azione preventiva,
  • il principio di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente,
  • e il principio «chi inquina paga».

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente , il Principio storicamente, è servito per attenuare gli impatti negativi dell’inquinamento. Ha fornito un imperativo d’azione morale e giuridico. In casi urgenti, ha contribuito a formulare politiche e misure che hanno consentito un’azione decisiva per individuare le fonti di inquinamento e la relativa responsabilità, ridurre i livelli di inquinamento e fornire una qualche forma di compensazione alle persone colpite.

Chi inquina paga: la responsabilità ambientale

La Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ha istituito un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio “chi inquina paga”, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Applicando il principio, bisogna allora considerare l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno, come finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Quando l’autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell’operatore. Secondo la Direttiva, gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

SIN, i siti di interesse nazionale: cosa significa e quali sono

SIN sta per Siti d’Interesse Nazionale: In base all’Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

L’art. 36-bis della Legge 7 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di  individuazione dei SIN ed ha permesso una una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale.

Con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39.

Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito di SNPA: l’ente che insieme all’Istituto Superiore di Sanità cura l’istruttoria tecnica di supporto al MASE per procedere alla bonifica dei SIN (Art. 252, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

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