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End of Waste: gli interpelli del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

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In questa pagina riportiamo gli interpelli del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in materia di end of waste, ovvero sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del Testo unico Ambientale.

Una rassegna per comprendere gli orientamenti ministeriali in materia di classificazione dei rifiuti.

Nell'articolo

Interpello del 21/3/2024
End of waste per carta e cartone

Con Interpello del 21 marzo 2024 si chiedono chiarimenti circa l’applicazione della disciplina dell’end of waste di cui al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ed attività di recupero R3/R12 dei rifiuti di carta e cartone, di cui all’allegato C parte IV, d.lgs. 152/2006.

La Provincia di Viterbo chiede se:

  • a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06
    inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato
    all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di
    riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter
    rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di
    recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici
    dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di
    carta e cartone secondo il dm 05/02/1998.

Nella risposta di Interpello il MASE ricorda che per i rifiuti costituiti da carta e cartone, in assenza dei criteri comunitari, è stato emanato il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, nel quale sono indicati i criteri specifici e sono precisate le condizioni affinché tali materiali possano cessare di essere rifiuti.

Con riferimento poi alle attività di recupero il MASE spiega che la descrizione dell’operazione di recupero identificata dalla lettera R12, di cui all’Allegato C, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, è integrata dalla nota (7) contenuta nell’allegato al Decreto, secondo cui in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11.

Rispetto al quesito posto dalla Provincia, sembrerebbe che l’impresa che ha presentato la richiesta di rinnovo, con modifica non sostanziale,

  • abbia già in essere un’autorizzazione per le operazioni R13 ed R3 ovvero per l’esercizio delle operazioni di recupero di carta e cartone, rispettivamente per 15.000 t/a e per 3.000 t/a.
  • abbia richiesto la modifica di tale autorizzazione per poter effettuare operazioni di recupero in R12 per un quantitativo pari a 12.000 t/a, a cui applicare i criteri specifici dell’end of waste secondo il dm 118/2020 e, contemporaneamente di poter effettuare l’operazione R3 ai sensi del dm 5/02/1998 per un quantitativo pari a 3.000 t/a.

Pertanto,

  • l’attività R12 risulta utilizzabile solo qualora non sia possibile individuare una operazione di recupero appropriata;
  • al contrario, quando la corretta operazione di cui all’Allegato C è stata già definita, nel caso di specie dall’operazione R3 per il recupero di carta e cartone, non sembra necessario ricorrere all’operazione R12.

Quanto alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 5 febbraio 1998, il MASE esclude la possibilità del ricorso al DM 188/2020 in base a quanto disposto dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006.

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Interpello del 17/11/2023
End of waste per industrie manifatturiere

Con interpello del 17 novembre 2023, Confindustria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa sulla classificazione dei rifiuti ed in particolare per l’End of waste l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006: si applica ad una attività industriale manifatturiera

  • soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza – o ha intenzione di utilizzare – direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
  • qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente.

MASE:  end of waste per impresa manifatturiera

Ricorda il MASE che in base all’articolo 184-ter un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Laddove, non siano adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali i criteri specifici, il comma 3 del citato articolo 184-ter dispone che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente (modifica introdotta dal decreto legge 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021), sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, concernenti l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del TUA (revisione gennaio 2022).

Linee Guida ISPRA END OF WASTE per industria manifatturiera

Nel caso specifico, considerato che le Linee Guida citate esplicitano chiaramente che

“non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”,

si ritiene che per gli impianti produttivi – autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applichi la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.

Utilizzo della procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero),

In merito al secondo quesito il MASE nell’Interpello ricorda quanto previsto dalla Decisione di esecuzione 2019/1004/UE sulle regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti che richiede che sia esplicitamente differenziato il processo di end of waste, che concorre alla quantificazione dei rifiuti riciclati, dal processo produttivo volto alla produzione del bene; ne discende che la sostanza o l’oggetto che ha cessato di essere rifiuto va inteso quale prodotto intermedio rispetto ad un successivo ritrattamento finalizzato ad ottenere un prodotto finale.

Nel caso di specie ricorsa che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde del Regolamento (CE) n. 1013/2006 negli impianti industriali autorizzati con AIA, “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”. Tale disposizione consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo.

E conclude che anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.

Interpello n.141592 del 14 novembre 2022 – Inerti da costruzione/demolizione e qualifica end of waste ai sensi del D.Lgs. n.152/2022

Con Interpello del 14.11.2022 (prot. 174315), la Città Metropolitana di Milano ha formulato alcuni quesiti sull’applicazione del D.Lgs. n.152/2022 si tratta del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Due le domande:

  • Il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica?
  • per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione (ai sensi dell’art. 184-ter) per l’ottenimento della fattispecie di end of waste caso per caso e l’end of waste prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del  DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All.5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica?

Decreto 152/2022: i chiarimenti del MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dietro parere di ISPRA chiarisce i seguenti punti del Decreto 152/2022 sugli inerti da costruzione:

  • Il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui  all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di  essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati; l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici  elencati nell’Allegato 2 al D.M. n. 152/2022.
  •  L’ambito di applicazione del decreto riguarda esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi,
    • identificati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
    • e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1;
    •  Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Rifiuti con Codice ERR 170504: chiarimenti dal MASE sulla qualifica come aggregati recuperati

Secondo il Ministero, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1  dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti  a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto  originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.

Autorizzazioni end of waste per i rifiuti: i chiarimenti MASE

  • Per quanto riguarda le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto: sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso”: in base all’articolo 184-ter, comma 3 del Codice Ambiente, in mancanza di criteri specifici, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni vanno rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
  • Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
  • Nel caso prospettato dei rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso, appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.

Si allega di seguito la risposta completa di interpello

milano_interpello_14-11-2022_riscontroDownload


Interpello n.139984 del 10/11/2022 – End of waste per rifiuti di carta e cartone

Con interpello n.139984/2022 la Regione Piemonte formula due quesiti sul Regolamento end of waste per carta e cartone.

Regione Piemonte: interpello sul DM 188/2020 Regolamento Carta e cartone

La Regione Piemonte ha promosso interpello per conoscere:

  • l’applicazione del Decreto Ministeriale 188 del 22 settembre 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006;
  • se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2020, che non rientrano tra i codici
    EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere
    gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Ministero della Transizione ecologica: quando si applica il DM 5/2/1998 per i rifiuti di carta e cartone?

Il Ministero nella risposta di interpello chiarisce i due punti posti dalla Regione

  1. Con l’adozione del DM 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101.
    Tuttavia, il dm 118/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse.
    Quindi restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti:
    • i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche
      generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
    • i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per
      le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi);
    • le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale)
      nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
      152.
    • A riguardo delle autorizzazioni al recupero il Ministero chiarisce che:
      • se è già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.
      • nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.
  2. Con riferimento al secondo quesito il Ministero chiarisce che le operazioni di recupero per rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998. Quindi, i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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