Rifiuti RAEE

Gestione dei RAEE: tutte le modifiche della LEGGE CONCORRENZA 2023

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La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 contiene alcune previsioni anche per l’ambiente, in particolare sulla concorrenza nel settore della gestione dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici: in cosa consistono le modifiche alla disciplina nazionale?

RAEE: smaltimento e quote di mercato. Cosa prevede la LEGGE CONCORRENZA 2023

Nell’articolo 6 della Legge Concorrenza 2023 si modifica ’articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nell’articolo 7 della Legge Concorrenza 2023

  • si amplia la disciplina di controllo degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 1);
  • si modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE (comma 2)
  • si aggiorna la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (comma 2) estendendo la partecipazione dei sistemi di gestione RAEE.

Smaltimento RAEE: cosa cambia?

La Legge Concorrenza mira a migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento dei RAEE e a razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento.

Cosa prevede il Decreto 49/2014 per la gestione dei RAEE?

Le modifiche riguardano l’articolo 8 del Decreto 49/2014 che dà attuazione in Italia alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

  • Il comma 1 dell’articolo 8 dispone che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’Allegato V, che, semplicemente raggruppa gli obiettivi minimi di recupero nell’ambito dello smaltimento dei RAEE.
  • Il comma 2 prevede che i produttori agiscano in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, mediante sistemi di gestione individuale e collettiva. Questi sistemi collettivi sono consorzi senza fine di lucro istituiti dai produttori di AEE.
  • Il comma 3 dispone che i produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinino annualmente e comunichino al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Inoltre, il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un’AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.

Legge concorrenza 2023, come cambia il Decreto 49/2014 sui RAEE

La Legge 214/2023 aggiunge tre nuovi commi (il 3-bis, il 3-ter ed il 3-quater) all’articolo 8 del DM 49/2014:

  • Il comma 3-bis dispone che i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurino la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’Allegato al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40 (vedi sotto i raggruppamenti);
  • Il comma 3-ter richiede che le informazioni di cui al comma 3-bis siano pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
  • Il comma 3-quater prevede che i sistemi collettivi che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurino la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

Responsabilità estesa del produttore: si amplia il ruolo di controllo del MASE

Pertanto, la Legge 214/2023 modifica il comma 6 dell’art. 178-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006): ora il MASE verifica la corretta attuazione delle previsioni dell’articolo 178-ter per ciascun sistema di responsabilità estesa del produttore istituito e per tutti i soggetti responsabili.

La verifica della corretta attuazione non riguarda più solamente le previsioni dell’art. 178-ter del Codice (che individua i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) ma anche gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.

Cosa si intende per “Responsabilità estesa del produttore” per i RAEE?

Per «regime di responsabilità estesa del produttore» si fa riferimento alle “misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.

Sistemi collettivi di gestione dei RAEE: cala la quota minima di mercato

La seconda modifica prevista dall’articolo 7 riguarda il D.Lgs. 49/2014, che disciplina la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE. Il decreto recepisce la direttiva europea in materia la Dir.2012/19/UE e prevede specifici obblighi per i produttori di RAEE: conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio, creare sistemi di gestione individuali o collettivi, iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

In base alla disciplina, ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

La Legge sulla Concorrenza riduce dal 3% all’1% la quota minima di mercato, precisando che tale percentuale:

  • dev’essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;
  • in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.

Cosa si intende per Raggruppamento RAEE?

Per «raggruppamento» si intende, ai sensi della lettera oo) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014, ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185.

L’allegato modificato dal D.M. 20 febbraio 2023, n. 40 individua come raggruppamenti:

  • Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi, quali frigoriferi, congelatori, ecc.;
  • Altri grandi “bianchi”, quali lavatrici, lavastoviglie, ecc.;
  • TV e Monitor;
  • IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose) ecc.; 4A) pannelli fotovoltaici; 5) Sorgenti luminose, quali lampade fluorescenti, LED, ecc.

Cdc RAEE: si estende la partecipazione: quando è obbligatoria e quando facoltativa?

Il comma 2, lettera b), modifica la composizione del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 49/2014 che indica quali sono i componenti del Centro di Coordinamento: .

  • tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
  • due componenti nominati rispettivamente dal MASE e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La modifica prevista dalla Legge Concorrenza 2023 richiede la partecipazione al Cdc Raee

  • obbligatoria e non più facoltativa dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.
  • Facoltativa per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

Inoltre, si estende anche ai sistemi individuali il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE: la Legge 214/2023 modifica il comma 5 dell’art. 33 del D.Lgs. 49/2014 – secondo cui il Cdc RAEE ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e di quelli individuali per il conferimento agli impianti di trattamento.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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